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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35570/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Gli eredi del contribuente originario impugnavano in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello avverso il rigetto del ricorso contro il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990-1992, richiesto in base ai benefici fiscali previsti per il sisma siciliano del 1990. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo di violazione di legge, sostenendo che, ai fini del rispetto del termine lungo per impugnare, la CTR avrebbe dovuto considerare non la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, ma la data di consegna dell’atto di appello all’ufficiale giudiziario. I ricorrenti richiamavano il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché la disciplina del computo dei termini ex art. 155 c.p.c., deducendo che l’appello era stato tempestivo perché consegnato all’ufficiale giudiziario nell’ultimo giorno utile. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, per il soggetto notificante, la notificazione rileva al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, mentre è irrilevante la successiva ricezione da parte del destinatario ai fini del rispetto del termine decadenziale. Ha inoltre chiarito che i termini stabiliti in mesi si computano secondo il calendario comune, con scadenza nel giorno corrispondente a quello iniziale del termine. Poiché l’atto di appello era stato consegnato all’ufficiale giudiziario nel giorno corrispondente all’ultimo utile, l’appello non era tardivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, per l’esame del merito e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’altro motivo, non specificato nel testo, è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 327 c.p.c.

    disciplinava il termine lungo per proporre impugnazione; la Corte ne applica il computo secondo il calendario comune e con riferimento alla versione di sei mesi applicabile ai giudizi instaurati dopo la riforma del 2009.

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel combinato disposto con la disciplina della notificazione per sostenere il principio della scissione degli effetti della notifica.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato quale base del principio secondo cui la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento della legale conoscenza.

  • art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 46

    richiamato dalla CTR per affermare, in mancanza di notificazione della sentenza, l’applicazione dell’art. 327 c.p.c. al termine di impugnazione.

  • art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69

    ha modificato l'art. 327 c.p.c., riducendo da un anno a sei mesi il termine lungo per le impugnazioni.

  • art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69

    consente l'applicazione della nuova disciplina del termine lungo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge.

  • art. 1, L. 7 settembre 1969, n. 742

    richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali.

  • art. 16 d.l. 12 settembre 2004, n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162

    richiamato per la disciplina della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto applicabile dal 2015.

  • art. 155 c.p.c.

    la Corte afferma che i termini determinati ad anni e a mesi si computano secondo il calendario comune, con dies a quo escluso e scadenza nel giorno corrispondente.

Massime di principio

  • Ai fini del rispetto di un termine decadenziale per notificare un atto di impugnazione, per il notificante rileva la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, non la successiva ricezione da parte del destinatario.
  • La scissione soggettiva degli effetti della notificazione opera anche quando la notifica è eseguita tramite ufficiale giudiziario, in coerenza con il principio già desunto dalla disciplina della notificazione a mezzo posta.
  • I termini processuali determinati in mesi o in anni si computano secondo il calendario comune: il dies a quo non si conta e la scadenza cade nel giorno corrispondente del mese o dell’anno di decorrenza.
  • Quando il termine lungo per impugnare è di sei mesi, l’atto è tempestivo se consegnato all’ufficiale giudiziario entro il giorno corrispondente a quello iniziale del termine, anche se la notificazione al destinatario si perfeziona in un momento successivo.
  • Se l’atto di appello è consegnato all’ufficiale giudiziario entro l’ultimo giorno utile, la declaratoria di tardività fondata sulla sola data di ricezione da parte del destinatario è errata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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