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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02976/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, notificata a un ente locale, di un credito di poco superiore a 4.000 euro vantato da una società fornitrice nei confronti del Comune per prestazioni rese nell'ambito di un appalto di gestione di mense scolastiche riferito agli anni 2015-2016. Il cessionario otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento; il Comune proponeva opposizione sostenendo di aver opposto un fatto impeditivo dell'esigibilità del credito, ossia l'irregolarità contributiva del cedente risultante da DURC successivo, con conseguente attivazione dell'intervento sostitutivo verso gli enti previdenziali. Il Giudice di Pace revocava il decreto, ma il Tribunale riformava la decisione ritenendo applicabile la disciplina codicistica della cessione del credito, non opponibile al cessionario il fatto impeditivo sopravvenuto alla notifica della cessione, e valorizzando altresì che per le fatture riferite al periodo in contestazione la posizione contributiva risultava regolare o comunque non provata come irregolare. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1260 ss. c.c., 30 e 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, sostenendo che la P.A. ceduta potesse opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, ivi compresa l'inesigibilità per irregolarità contributive; (2) violazione degli artt. 6, comma 11-ter, e 31 d.l. n. 35/2013, assumendo che l'eccezione fosse rilevante al momento del pagamento e che spettasse alla controparte provare la regolarità contributiva temporalmente rilevante; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, sul presupposto che l'opposizione avrebbe dovuto comportare la compensazione o comunque non la condanna del Comune alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati, affermando che l'opponibilità al cessionario dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi sopravvenuti dopo la notifica della cessione è esclusa; ha inoltre ritenuto che l'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 attiene alle eccezioni fondate sul contratto originario, mentre le norme sull'intervento sostitutivo disciplinano i rapporti tra creditore originario e debitore pubblico e non valgono a superare la regola della cessione già perfezionata. È stato anche ribadito che la prova dell'irregolarità contributiva al momento rilevante incombeva sul debitore opponente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile come non motivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della decisione di merito e senza provvedere sulle spese per mancata difesa dell'intimato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto che, una volta perfezionata e notificata la cessione, il debitore ceduto non possa opporre al cessionario fatti impeditivi sopravvenuti, come l'asserita irregolarità contributiva emersa dopo la notifica della cessione. Ha inoltre affermato che l'onere di provare l'irregolarità al momento della cessione gravava sul Comune, mentre il richiamo alle norme sull'intervento sostitutivo e sull'appalto pubblico non scalfiva la ratio della decisione impugnata. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché meramente consequenziale ai primi due. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • artt. 1260 ss. c.c.

    Regolano la cessione del credito secondo la disciplina codicistica, applicabile una volta esclusa la speciale regola di cui all'art. 70 r.d. n. 2440/1923; il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza, non fatti impeditivi sopravvenuti alla notifica della cessione.

  • art. 30 d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 106, comma 13, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'opponibilità dell'eccezione nel rapporto di cessione del credito.

  • art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016

    Consente al debitore ceduto di opporre al cessionario le eccezioni fondate sull'originario contratto di lavori, servizi, forniture o progettazione, ma non estende automaticamente tale opponibilità ai fatti impeditivi sopravvenuti dopo la notifica della cessione.

  • art. 6, comma 11-ter, d.l. n. 35/2013

    Disciplina l'intervento sostitutivo in presenza di irregolarità contributive nei rapporti tra creditore originario e debitore pubblico; non deroga, di per sé, alla regola dell'inopponibilità al cessionario dei fatti successivi alla cessione.

  • art. 31 d.l. n. 35/2013

    Richiamato per l'intervento sostitutivo in materia di regolarità contributiva; la Corte lo considera norma operante nel rapporto originario e non idonea a rendere opponibili al cessionario fatti sopravvenuti alla cessione.

  • art. 31, comma 3, d.l. n. 69/2013

    In combinazione con la normativa sull'intervento sostitutivo, indica il meccanismo di trattenuta e versamento agli enti previdenziali in caso di irregolarità contributiva, ma non incide sulla disciplina dell'opponibilità al cessionario.

  • art. 4 d.P.R. n. 207/2010

    Norma richiamata dal Comune per l'intervento sostitutivo; la Corte non la ritiene sufficiente a superare il principio per cui i fatti impeditivi successivi alla cessione non sono opponibili al cessionario.

  • art. 70 r.d. n. 2440/1923

    La sua inapplicabilità, non censurata in cassazione, comporta l'operatività della disciplina generale della cessione del credito senza necessità di adesione della P.A. ceduta.

  • art. 9, legge n. 2248/1865, all. E

    Richiamata per il regime speciale delle cessioni verso la pubblica amministrazione; ritenuta non applicabile nel caso concreto perché il rapporto di appalto era già ultimato.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato per contestare la regolazione delle spese, ma il motivo è stato giudicato inammissibile perché costruito come mera conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nella cessione del credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni inerenti all'esistenza, validità ed esatto adempimento del rapporto originario, ma non i fatti estintivi, modificativi o impeditivi sopravvenuti dopo la notifica della cessione.
  • Le norme speciali che disciplinano i rapporti tra creditore originario e pubblica amministrazione, incluse quelle sull'intervento sostitutivo per irregolarità contributive, non si traducono automaticamente in eccezioni opponibili al cessionario se il fatto impeditivo è successivo alla cessione.
  • Quando l'eccezione dedotta integra un fatto impeditivo dell'esigibilità del credito, l'onere di provarne la sussistenza nel momento rilevante grava sulla parte che la eccepisce.
  • Un motivo di ricorso per cassazione che presupponga la fondatezza di motivi precedenti, senza censurare autonomamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile come non motivo.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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