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Sentenza

Sentenza del 30/09/2020 n. 20827 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sull'applicabilità dell'esenzione IVA alle prestazioni sanitarie rese nel 2005 a favore dell'Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino. L'Ufficio, sulla base di un PVC della GdF, aveva ritenuto che tali corrispettivi non fossero esenti ex art. 10 c.1 n.19 D.P.R. 633/1972 (e disciplina convenzionale con San Marino), sostenendo inoltre che le prestazioni rese a cittadini sammarinesi a tariffe triplicate rispetto a quelle applicate ai cittadini italiani dovessero considerarsi "prestazioni libere" e quindi assoggettate a IVA sulla differenza. La società contestava l'accertamento invocando l'esenzione prevista dalla convenzione Italia-San Marino (ratificata con legge n.432/1975, art.49 sulla reciprocità delle esenzioni) e dalla normativa IVA.

La decisione

Il Tribunale (CTP) aveva accolto il ricorso della società; la CTR ha confermato la sentenza di primo grado. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, confermando che le prestazioni contestate erano esenti da IVA. La Corte ha fondato la decisione sul principio di diritto unionale (art. 132 par.1 della direttiva IVA) che impone l'esenzione per ospedalizzazione e cure mediche se assicurate da enti pubblici o da istituti riconosciuti in condizioni sociali analoghe, e ha escluso che il maggior prezzo applicato ai pazienti stranieri possa, di per sé, trasformare la natura della prestazione e privarla dell'esenzione. Per la novità della questione, le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972 art.10 c.1 n.19

    La norma nazionale prevede l'esenzione IVA per prestazioni sanitarie, ma la sua applicazione va interpretata e coordinata con il diritto dell'Unione; la Corte ha ritenuto che la norma sia applicabile anche alle strutture private convenzionate che operano a condizioni sociali analoghe a quelle pubbliche.

  • Legge n. 432/1975 (ratifica Convenzione Italia–San Marino) art.49

    La convenzione prevede un obbligo di reciprocità in materia di esenzioni; la CTR e la Cassazione hanno ritenuto che la convenzione e la sua ratifica attestino l'idoneità dei rapporti e supportino l'applicazione dell'esenzione alle prestazioni rese ai cittadini sammarinesi.

  • Direttiva IVA (ex VI direttiva / Direttiva 2006/112/CE) art.132 par.1

    "Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: b) l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe... da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti."

    La disposizione comunitaria impone l'esenzione quando le condizioni soggettive (ente pubblico o istituto riconosciuto/condizioni sociali analoghe) sussistono; non richiede che l'esenzione sia esclusa per ragioni di prezzo o ricerca del profitto salvo diversa ed espressa previsione.

  • Sesta direttiva (art.13 parte A)

    Testo comunitario storico che dimostra come per i servizi di assistenza sociale lo Stato possa subordinare l'esenzione a condizioni (es. assenza di ricerca del profitto, prezzi approvati). La Corte ha distinto tale regime da quello delle prestazioni mediche, per le quali non risultano condizioni analoghe di esclusione basate sul prezzo.

  • Art.360 c.p.c. (vizi di motivazione e violazione di norme in cassazione)

    Richiamato dall'Amministrazione per denunciare vizio di motivazione e falsa applicazione di norme; la Corte ha ritenuto i motivi infondati e ha confermato le valutazioni di fatto del giudice di merito non sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.

Massime di principio

  • Le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA quando sono fornite da enti pubblici o da istituti privati "debitamente riconosciuti" che operano a condizioni sociali analoghe a quelle pubbliche; lo status di "convenzionato" o il riconoscimento idoneo è elemento decisivo.
  • La mera applicazione di tariffe più elevate a pazienti stranieri o la presenza di scopo di lucro/non-profit non costituiscono di per sé motivo sufficiente a escludere l'esenzione per le prestazioni mediche, salvo che la normativa dell'Unione o quella nazionale di recepimento preveda espressamente condizioni contrarie.
  • Le regole e le condizioni previste per i servizi di assistenza sociale (dove la direttiva consente agli Stati di subordinare l'esenzione a requisiti come l'assenza di ricerca del profitto o prezzi approvati) non possono essere estese per interpretazione alle prestazioni mediche se la disciplina comunitaria non lo prevede espressamente.
  • La prevalenza del diritto dell'Unione: l'applicazione dell'esenzione va valutata in primis alla luce della direttiva IVA; le convenzioni bilaterali e la normativa interna devono essere interpretate compatibilmente con il diritto UE.
  • I fatti accertati dal giudice di merito (es. l'esistenza della convenzione, la qualifica di "convenzionato") sono valutazioni difficilmente censurabili in Cassazione; l'Amministrazione deve fornire argomentazioni giuridiche e di fatto solide per ribaltarle.
  • Per l'Amministrazione fiscale, prima di qualificare come imponibile una prestazione sanitaria resa a stranieri o a prezzo differenziato è necessario dimostrare che sussistono elementi normativi concreti che escludono l'applicabilità dell'esenzione (non basta il solo differenziale tariffario o un verbale di constatazione).
  • Per il contribuente/operatore sanitario: documentare lo status di convenzionato/riconosciuto, la disciplina convenzionale applicabile e le ragioni delle tariffe praticate; conservare i contratti/atti di riconoscimento e le autorizzazioni per difendere l'esenzione.

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