Cassazione Penale, Sentenza n. 1912/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625bis c.p.p. sostenendo che la Sesta Sezione, per mera svista, non avesse dichiarato l'intervenuta prescrizione dei reati contestati ai capi B) e C) (falsi in atto pubblico datati 30.7.2013 e 5.8.2013). Hanno allegato le verbali delle udienze e il computo delle cause di sospensione (tra cui la sola sospensione COVID di 64 giorni) per dimostrare che, alla data della decisione impugnata, il termine di prescrizione era già decorso.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi: ha ritenuto sussistere un "errore di fatto" percettivo rilevabile ai sensi dell'art. 625bis c.p.p., in quanto la mancata rilevazione della prescrizione da parte della Sesta Sezione deriva da una svista e non da una valutazione giuridica autonoma. La Corte ha constatato che le date di consumazione dei falsi risultavano dalla sentenza impugnata (30.7.2013 e 5.8.2013), che i ricorrenti avevano prodotto gli atti necessari e che non risultavano cause di sospensione tali da interrompere il decorso utile; inoltre ha precisato che la qualificazione contestuale non aveva indicato la natura "fidefacente" degli atti (comma 2 art. 476 c.p.), per cui i reati rientravano nell'ambito del comma 1 con termine prescrizionale più breve (7 anni e 6 mesi), già maturato alla data della pronuncia della Sesta Sezione. Conseguentemente la sentenza n. 1588/2021 è stata revocata nel punto relativo alla mancata declaratoria di prescrizione dei capi B) e C) nei confronti di Di Marco e Norgini.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto e consente la correzione di un errore percettivo (svista) della Corte che abbia inciso sul risultato decisorio; è operativo solo se l'errore è 'decisivo' e non derivante da valutazioni giuridiche autonome.
Distinzione tra comma 1 (falso in atti pubblici semplice) e comma 2 (falso relativo ad atto "fidefacente" con aggravante). Per poter applicare la fattispecie aggravata (comma 2) il capo di imputazione deve indicare esplicitamente la natura fidefacente dell'atto o fornire elementi equivalenti; in mancanza, si applica il comma 1 con relativo termine prescrizionale.
Norma sul sequestro di persona con aggravanti; citata nella ricostruzione fattuale delle imputazioni d'appello/merito.
Riferimento procedurale alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero ai sensi della norma di conversione/attuazione relativa all'emergenza COVID; usata qui per documentare l'atto del PG nella fase di decisione.
Massime di principio
- Il mancato rilievo della prescrizione da parte della Corte di Cassazione può essere corretto con il rimedio di cui all'art. 625bis c.p.p. solo se il difetto deriva da una svista o errore percettivo e non da una scelta valutativa autonoma o da una precisa interpretazione giuridica.
- Per prospettare con successo un ricorso straordinario per errore di fatto occorre garantire l'autosufficienza del ricorso: produrre le fonti processuali rilevanti (sentenze impugnate, verbali, calcolo delle cause di sospensione) e dimostrare con chiarezza il decorso del termine prescrizionale.
- In contestazioni per falso in atto pubblico, l'applicazione della forma aggravata (art. 476 comma 2 c.p.) richiede che nel capo d'imputazione sia espressamente indicata la natura "fidefacente" dell'atto o siano fornite formule equivalenti; in assenza di ciò non può essere legittimamente valorizzata in sentenza l'aggravante.
- Quando il "dies a quo" della prescrizione è desumibile agevolmente dagli atti di causa (date di consumazione esplicitate), la questione della prescrizione tende ad essere di immediata percezione e quindi più facilmente ammissibile con art. 625bis se omessa per svista.
- Il ricorrente deve evitare deduzioni generiche: l'articolazione puntuale del calcolo della prescrizione (includendo/escludendo giorni di sospensione come quelli dovuti al COVID) è essenziale per la specificità del motivo richiesta dalla giurisprudenza.
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