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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21200/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dalla società cessionaria di un credito bancario, quale mandataria della cessionaria del credito, per far dichiarare inefficace nei propri confronti un atto di compravendita con cui il debitore fideiussore aveva trasferito al figlio un immobile, dopo la notificazione di un decreto ingiuntivo fondato sulla garanzia prestata per i debiti di una società poi fallita. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, poiché la documentazione sulla cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. era ritenuta tardiva o non idonea a identificare con certezza il credito specifico. In appello la domanda era stata invece accolta, con revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto dispositivo, valorizzando anche il comportamento processuale tenuto dal debitore e dal figlio in altra procedura esecutiva come implicito riconoscimento della legittimazione della creditrice. Il ricorso per cassazione censurava: 1) violazione di varie norme processuali e sostanziali e dell'art. 58 T.U.B., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito valore probatorio indebito a pignoramento e dichiarazioni di terzi e avesse invertito l'onere della prova sulla titolarità del credito; 2) omesso esame di fatti decisivi in ordine al requisito soggettivo della revocatoria; 3) erronea sussunzione dei fatti nei presupposti delle presunzioni semplici; 4) erronea regolazione delle spese, poiché la controparte aveva depositato documenti tardivi e inammissibili e avrebbe dovuto essere condannata alle spese o alle spese aggravate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, dichiarando assorbiti il secondo, il terzo e il quarto. Ha cassato in relazione la sentenza della Corte d'Appello di Genova e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per nuovo esame conformandosi al principio secondo cui, quando la legittimazione attiva del cessionario del credito sia contestata, questi deve provare documentalmente che il credito azionato rientra nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., salvo riconoscimento espresso o implicito della controparte; tale riconoscimento non può desumersi dal solo comportamento di soggetti diversi dal debitore o tenuto in altro procedimento senza una partecipazione processuale in proprio del debitore stesso. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    disciplina l'azione revocatoria ordinaria, richiesta per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo pregiudizievole nei confronti del creditore

  • art. 58 T.U.B.

    la cessione in blocco dei crediti bancari trasferisce unitariamente una massa di crediti individuabili per categorie omogenee ed è opponibile ai debitori mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; se la legittimazione del cessionario è contestata, il cessionario deve provare l'inclusione del singolo credito nella cessione

  • art. 369, 2 comma n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della sentenza munita di relata di notificazione non ha determinato improcedibilità perché il ricorso è stato comunque proposto entro sessanta giorni dalla pubblicazione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per dedotta violazione in tema di legittimazione e interesse ad agire

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per contestare l'uso di prove e documenti asseritamente privi di valore

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per lamentare una valutazione erronea delle risultanze probatorie

  • art. 1264 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di cessione del credito e opponibilità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia per il riparto dell'onere probatorio sulla titolarità del credito sia per il dedotto errore nell'apprezzamento della prova

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alle presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso con riferimento ai requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni

  • art. 547 c.p.c.

    richiamato nella motivazione del primo grado con riferimento alla dichiarazione del terzo pignorato, ritenuta non idonea a provare la titolarità del credito ceduto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per i motivi di ricorso denunciando violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per il motivo di ricorso fondato su omesso esame di fatti decisivi

  • artt. 88, 91, 92 e 96 c.p.c.

    richiamati nel quarto motivo con riguardo a correttezza processuale, regolazione delle spese e responsabilità aggravata

  • D.M. 55/2014

    richiamato nel quarto motivo in tema di liquidazione delle spese processuali

Massime di principio

  • Quando la legittimazione attiva del cessionario di un credito ceduto in blocco è contestata, grava sul cessionario l'onere di provare che il singolo credito azionato sia effettivamente incluso nell'operazione di cessione, mediante idonea documentazione della successione nel rapporto.
  • La pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale rende la cessione opponibile ai debitori ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ma non esonera il cessionario, se la sua titolarità è specificamente contestata, dalla prova dell'inclusione del credito concreto nella massa ceduta.
  • La titolarità della posizione soggettiva fatta valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall'attore, salvo che il convenuto la riconosca espressamente o tenga difese incompatibili con la sua negazione.
  • Il riconoscimento implicito della titolarità non può essere desunto da comportamenti processuali riferibili a soggetti diversi dalla parte che contesta la domanda, né da partecipazioni a giudizi diversi svolte in qualità differente da quella di parte in proprio.
  • La prova della legittimazione non può essere desunta da atti o dichiarazioni aventi oggetto diverso dalla titolarità del credito azionato, se tali elementi non dimostrano in modo univoco l'inclusione del credito specifico nella cessione invocata.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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