Cassazione Civile, Ordinanza n. 31244/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
Una società proprietaria di un terreno latistante una strada statale ha agito contro la società incaricata della gestione della rete stradale, deducendo che, durante l'esecuzione di lavori di protezione del corpo stradale, era stato reso impossibile il transito veicolare e pedonale lungo il tratto che dava accesso al fondo. Secondo l'attrice, ciò aveva determinato l'inaccessibilità del bene e, non potendo ottenere la costituzione di una servitù coattiva, l'aveva costretta a vendere il fondo per un prezzo molto inferiore al valore di mercato. Chiedeva quindi il risarcimento del danno subito. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo non dimostrati né la sopravvenuta inaccessibilità del fondo, né il danno, né il nesso causale con i lavori eseguiti. In cassazione la società attrice ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe indebitamente svalutato il quadro probatorio e che la motivazione sarebbe stata insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era presente, chiara e comprensibile, poiché la Corte d'appello aveva esplicitato di aver ritenuto non provata l'esistenza del danno e del nesso di causalità. Ha inoltre affermato che la mera insufficienza della motivazione non è più deducibile come motivo di ricorso per cassazione alla luce del novellato art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di mera insufficienza motivazionale non è più proponibile come motivo di ricorso per cassazione; è deducibile solo il vizio nei limiti attualmente consentiti dalla norma.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese secondo i parametri forensi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare la sentenza di merito per la sola asserita insufficienza della motivazione, se la motivazione esiste ed è comprensibile.
- Quando il giudice di merito ha espressamente affermato la mancata prova del danno e del nesso causale, non può prospettarsi un vizio motivazionale solo perché la parte ritenga più convincente il proprio quadro probatorio.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie, se la critica investe in realtà l'apprezzamento delle prove.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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