Cassazione Civile, Ordinanza n. 16795/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un dipendente volta a ottenere, per il periodo marzo 2012-luglio 2014, l'inquadramento nell'Area IV, livello E del CCNL Chimica, Gomma, Vetro - Piccola e media industria, con conseguente pagamento delle differenze retributive rispetto all'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro (Area II, livello C). In primo grado la domanda era stata accolta. La società ha impugnato la decisione e la Corte d'appello ha riformato la sentenza, ritenendo non provata la pretesa al livello superiore e considerando abbandonata la domanda subordinata di inquadramento nel livello intermedio (Area III, livello D), perché non riproposta in appello. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda subordinata di livello D doveva ritenersi implicitamente riproposta; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., per errata interpretazione delle conclusioni dell'atto di costituzione in appello, che a suo dire contenevano anche la richiesta del livello D; 3) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che l'atto difensivo in appello integrasse comunque riproposizione della domanda subordinata ai sensi dell'art. 346 c.p.c., senza formule sacramentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretta la lettura dell'atto di appello difensivo della lavoratrice, dal quale risultava in modo chiaro e inequivoco la riproposizione della domanda subordinata di inquadramento nel livello intermedio (Area III, livello D). In applicazione dell'art. 346 c.p.c., ha ribadito che la parte vittoriosa in primo grado, quando il soccombente impugna la sentenza, deve riproporre espressamente e in modo non equivoco le questioni o domande assorbite o superate, ma può farlo anche senza formule sacramentali, purché la volontà risulti chiaramente dall'atto. Gli altri due motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato come parametro di nullità per omessa pronuncia sulla domanda subordinata; la Corte non accoglie la censura perché risolve la questione sul diverso piano della corretta riproposizione ex art. 346 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma sul vizio denunciato di nullità della sentenza
richiamato per l'interpretazione dell'atto difensivo in appello secondo i criteri ermeneutici contrattuali
richiamato per la lettura coordinata delle clausole/conclusioni dell'atto
richiamato per privilegiare l'interpretazione che attribuisce efficacia all'atto e non ne svuota il contenuto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il motivo di omesso esame di fatto decisivo
la Corte ribadisce che la parte pienamente vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente, ma non necessariamente con formule sacramentali, le domande o questioni assorbite o superate, così da evitare la presunzione di rinuncia; nel caso concreto la riproposizione è stata ritenuta chiaramente espressa nell'atto di appello
Massime di principio
- La parte pienamente vittoriosa in primo grado, se il soccombente propone appello, non è tenuta a proporre appello incidentale sulle questioni assorbite o superate, ma deve riproporle espressamente nel nuovo giudizio per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
- La riproposizione della domanda subordinata o della questione assorbita può risultare da qualunque espressione inequivoca dell'atto difensivo; non sono richieste formule sacramentali, purché la volontà della parte sia chiara e precisa.
- Nell'interpretazione delle difese processuali occorre valorizzare il contenuto complessivo dell'atto e non soltanto la rubrica o le conclusioni iniziali, se dal testo emerge con certezza la volontà di mantenere una domanda subordinata.
- L'errore del giudice d'appello nel ritenere rinunciata una domanda subordinata, quando essa sia stata in realtà riproposta in modo chiaro, integra vizio censurabile in cassazione e comporta cassazione con rinvio.
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