Cassazione Penale, Ordinanza n. 00890/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un'autovettura. Con i primi due motivi deduceva vizio di motivazione sostenendo, in sostanza, che il fatto dovesse essere riqualificato come acquisto di cose di sospetta provenienza e che comunque mancassero i presupposti per l'affermazione di responsabilità per ricettazione. Con il terzo motivo lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché miravano a una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva dato adeguata motivazione del diniego delle attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali, secondo principi consolidati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla responsabilità fossero in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, non consentita in cassazione, e che la doglianza sulle attenuanti generiche fosse manifestamente infondata alla luce della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo come diversa qualificazione prospettata dal ricorrente, in alternativa alla ricettazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Usato per evidenziare che, pur formalmente dedotto come vizio di motivazione, il ricorso sostanzialmente chiedeva una nuova valutazione del fatto e delle prove, inammissibile in cassazione.
Le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di motivazione non illogica che evidenzi l'assenza di elementi positivi; l'incensuratezza non è di per sé sufficiente e possono rilevare anche i precedenti penali.
Richiamato come intervento normativo che ha inciso sulla disciplina delle circostanze attenuanti generiche.
Indicata come legge di conversione del d.l. n. 92 del 2008.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di motivazione in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti, poiché la valutazione delle prove spetta in via esclusiva al giudice di merito.
- Il controllo della Cassazione sulla motivazione non può risolversi nel sovrapporre un proprio giudizio a quello dei giudici di merito o nel confrontare la sentenza impugnata con modelli argomentativi alternativi esterni al processo.
- La qualificazione del fatto come ricettazione o come diversa fattispecie di provenienza sospetta dei beni resta insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione logica e coerente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione evidenzi l'assenza di elementi positivi o valorizzi elementi sfavorevoli ritenuti decisivi; non è necessario dare conto di ogni dato favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
- Dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non basta da solo a fondare la concessione delle attenuanti generiche; il giudice può considerare anche i precedenti penali.
Come è indicizzato
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