Sentenza del 10/06/2022 n. 1604 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Non è nulla la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte depositato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento IVA per il 2009 (importo circa €56.094,00) contestando, in appello, la nullità della sentenza di primo grado per grave difetto di motivazione (sostenendo che la motivazione era mera riproduzione delle controdeduzioni dell'Ufficio), la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente per mancato contraddittorio endoprocedimentale (assenza di PVC e mancata attivazione del contraddittorio), dedotto profilo di incostituzionalità di alcune norme (art. 12 Statuto e artt. 32-39-41-41bis DPR 600/1973) e altre doglianze procedurali.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse indicato e analizzato gli elementi decisionali essenziali (anche richiamando fatti e documenti prodotti dalle parti) in modo chiaro e adeguato, per cui non sussisteva vizio di motivazione. Quanto al contraddittorio, il Collegio ha osservato che l'accertamento era un controllo "a tavolino" fondato su documentazione acquisita dall'Ufficio; pur essendo l'IVA tributo "armonizzato" e quindi soggetto al principio comunitario del contraddittorio, la violazione dell'obbligo endoprocedimentale determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra concretamente quali argomentazioni avrebbe svolto e che queste avrebbero potuto influire sull'esito. La ricorrente non ha fornito tale prova concreta. La richiesta di rimessione alla Consulta per dubbio di legittimità costituzionale è stata dichiarata generica e non accolta. Confermata quindi la sentenza di primo grado e condanna della società al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €1.500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212)
L'art. 12(7) prevede l'obbligo di redigere il PVC e di attivare il contraddittorio quando la verifica avviene presso la sede del contribuente; il Collegio ha ritenuto che tale norma non imponga contraddittorio per verifiche "a tavolino", salvo che si tratti di tributi armonizzati dove opera il principio comunitario del contraddittorio.
DPR 600/1973, artt. 32, 39, 41 e 41bis
Richiamati dal ricorrente nell'impugnazione; il Collegio ha ritenuto la questione di illegittimità costituzionale generica e non adeguatamente motivata, quindi inammissibile.
Invocato dal ricorrente in relazione al dovere di motivazione della sentenza; il Collegio ha ricordato che la motivazione è adeguata se consente di comprendere gli elementi dai quali il giudice ha tratto il convincimento.
Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale nel processo tributario; il Collegio ha ritenuto rispettato l'onere motivazionale.
Criterio di impugnabilità per vizio di motivazione citato dal ricorrente; il Collegio ha ritenuto che non ricorresse il vizio lamentato.
Art. 24 legge 4/1929
Richiamato dal ricorrente tra le doglianze procedurali; il Collegio non ha ritenuto fondata la violazione invocata e non ha sviluppato specifica interpretazione nel merito.
Diritto dell'Unione Europea (principio del contraddittorio per tributi armonizzati)
Per i tributi armonizzati (come l'IVA) si applica il principio comunitario del contraddittorio endoprocedimentale; tuttavia la violazione produce nullità solo se il contribuente dimostra concretamente il pregiudizio e quali argomentazioni avrebbe svolto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite: sent. n. 19667/2014, 19668/2014 e 24823/2015; altre pronunce richiamate)
Le Sezioni Unite hanno affermato un principio generale di contraddittorio, poi temperato (sent. 24823/2015) riconoscendo che non sempre il contraddittorio è obbligatorio per il fisco in assenza di una norma interna o di applicazione del diritto UE; il Collegio ha seguito questo orientamento e ha richiamato il criterio che il contribuente deve dimostrare il concreto interesse leso.
Massime di principio
- La sentenza non è nulla solo perché riproduce, anche testualmente, parti di atti di parte: è sufficiente che le ragioni della decisione siano chiaramente individuabili e attribuibili al giudice.
- Il giudice può riportare o richiamare passaggi degli scritti delle parti purché indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento e li valuti, consentendo il controllo della logicità della decisione.
- Per i controlli "a tavolino" l'obbligo previsto dall'art. 12(7) dello Statuto (PVC e contraddittorio) non opera automaticamente; per l'IVA (tributo armonizzato) il diritto UE impone il contraddittorio, ma la sua violazione determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra concretamente le ragioni che avrebbe addotto e il possibile diverso esito.
- La semplice allegazione generica di violazioni di norme o di questioni di legittimità costituzionale è insufficiente: le censure devono essere specifiche, analitiche e collegare il presunto vizio alle norme costituzionali invocate.
- Nel dedurre il vizio per omessa instaurazione del contraddittorio il contribuente ha l'onere probatorio di indicare concretamente quali elementi difensivi avrebbe prodotto e come questi avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento.
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