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Sentenza

Sentenza del 10/06/2022 n. 4680 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

massima n. 40 /202 IMPOSTE. ATTIVITA' ISTRUTTORIA. Società con volume di affari inferiore a cento milioni di euro. Competenza della Direzione regionale. Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IVA relativo al 2010, con il quale l'Ufficio recuperava IVA indebitamente detratta e irrogava sanzioni, sostenendo che la contribuente aveva contabilizzato fatture riconducibili a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società problematiche (tra cui la XXX). L'atto era basato su segnalazione e PVC redatto dalla Direzione Regionale/Unità Antifrode e su un 'accesso breve'. La società aveva eccepito, tra l'altro, la mancata allegazione degli atti richiamati, la mancanza di contraddittorio preventivo e l'incompetenza della Direzione regionale a compiere la verifica trattandosi di soggetto con volume d'affari inferiore a 100 milioni di euro.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia e annullato il recupero dell'IVA nei confronti della società C & C. Ha ritenuto infondata l'eccezione sull'incompetenza della Direzione regionale (la DRE può svolgere attività istruttoria anche per soggetti di competenza provinciale), ma ha censurato l'avviso perché privo degli atti allegati o della riproduzione essenziale del loro contenuto, non avendo l'Ufficio fornito indizi concreti, gravi, precisi e concordanti a sostegno della fittizietà delle operazioni. Ha inoltre considerato rilevante (sebbene non vincolante) l'archiviazione dei procedimenti penali a carico della XXX. Per tali ragioni l'accertamento è stato ritenuto illegittimo; le spese del grado sono compensate.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1

    Gli atti dell'amministrazione devono essere motivati; se richiamano altro atto questo deve essere allegato salvo che il contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto richiamante. L'obbligo di allegazione riguarda atti non conosciuti dal contribuente.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Principi generali sulla motivazione degli atti amministrativi richiamati in combinato con lo Statuto del contribuente per il dovere di indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato salvo che l'atto richiamante ne riproduca il contenuto essenziale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, primo comma, lett. c)

    art. 39, primo comma, lett. c)

    Consente all'Ufficio di fondare l'accertamento su indizi e presunzioni ma tali elementi devono avere carattere di gravità, precisione e concordanza per provare la fittizietà delle fatture.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, terzo comma

    Nel settore IVA gli indizi possono assumere valore probatorio purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; in tema di detrazione IVA l'Ufficio ha l'onere di provare la non realizzazione dell'operazione.

  • Codice civile, art. 2697, secondo comma

    Ripartizione dell'onere della prova: quando l'Ufficio produce indizi gravidi, il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria riguardo alla legittimità della detrazione.

Massime di principio

  • La Direzione Regionale (DRE) può svolgere attività istruttoria (ispezioni, accessi, controlli, raccolta documenti e redazione di PVC) anche su soggetti che, per volume d'affari, rientrerebbero nella competenza provinciale; ciò non comporta di per sé nullità dell'atto impositivo.
  • Quando l'atto tributario richiama altri atti non noti al contribuente (es. PVC, segnalazioni), questi devono essere allegati o il loro contenuto essenziale deve essere integralmente riprodotto nell'atto, in modo da consentire l'esercizio della difesa.
  • In casi di contestazione di detrazione IVA per fatture ritenute fittizie, l'Amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori idonei a dimostrare la fittizietà (elementi con carattere di gravità, precisione e concordanza); mere affermazioni generiche o presunzioni non sono sufficienti.
  • L'assenza di allegati o di una riproduzione essenziale degli elementi probatori nell'avviso può comportare l'annullamento dell'accertamento, soprattutto se gli elementi a fondamento non sono prodotti nel giudizio.
  • L'archiviazione di procedimenti penali connessi può avere rilevanza di fatto ai fini tributari (valutabile nel giudizio), anche se non è necessariamente vincolante.
  • Il contribuente, se posto di fronte a indizi adeguatamente motivati dall'Ufficio, è chiamato a fornire prova contraria; ma se gli indizi non raggiungono il grado richiesto, il carico probatorio non può essere efficacemente trasferito al contribuente.

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