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Sentenza

Sentenza del 10/06/2022 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Oristano

Crediti erariali - Prescrizione - Decorrenza - Interruzione - Sospensione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla decorrenza, interruzione e sospensione del termine di prescrizione dei crediti erariali: in particolare se e come l'intervento dell'Amministrazione finanziaria in una procedura di espropriazione forzata promossa da terzi (mediante istanza di partecipazione alla distribuzione del ricavato) interrompa e/o sospenda il termine di prescrizione decennale dei tributi erariali; e quale sia l'effetto dell'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti.

La decisione

La Corte ha ritenuto che i tributi erariali soggiacciono al termine ordinario di prescrizione decennale. Ha stabilito che la decorrenza del termine è interrotta dall'intervento dell'Amministrazione finanziaria in una procedura esecutiva promossa da altri creditori quando questa si concreta in un'istanza di partecipazione alla distribuzione del ricavato, equiparabile alla proposizione di una domanda nel corso di un giudizio. Inoltre il termine resta sospeso fino al momento in cui il creditore procedente ottenga l'attuazione coattiva del proprio credito in esito al processo esecutivo, oppure fino a quando il procedimento si sia anticipatamente chiuso per causa non imputabile al creditore. Nel caso in cui il procedimento esecutivo si estingua per inattività delle parti, si verifica l'effetto interruttivo ma non l'effetto sospensivo.

Norme richiamate

  • Ordinamento civilistico sulla prescrizione ordinaria

    Il termine ordinario di prescrizione applicabile ai crediti erariali è quello decennale; la sentenza applica i principi generali di prescrizione ai tributi erariali.

  • Norme e principi relativi all'esecuzione forzata

    L'intervento dell'Amministrazione finanziaria nella procedura esecutiva (istanza di partecipazione alla distribuzione) è equiparato alla proposizione di una domanda/processo; determina l'interruzione della prescrizione e può determinare la sospensione del decorso fino a esito dell'esecuzione o alla chiusura per cause non imputabili al creditore.

Massime di principio

  • I crediti erariali sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale: occorre calcolare il decorso tenendo conto di interruzioni e sospensioni come per gli altri crediti.
  • L'intervento dell'Amministrazione finanziaria in una esecuzione forzata promossa da terzi, mediante istanza di partecipazione alla distribuzione del ricavato, interrompe la prescrizione: tale intervento è equiparabile alla proposizione di una domanda in giudizio.
  • Dopo l'interruzione, il termine può rimanere sospeso per tutta la durata dell'esecuzione forzata fino all'effettiva soddisfazione coattiva del credito o fino alla chiusura anticipata del procedimento per cause non imputabili al creditore; solo al verificarsi di una di queste condizioni la sospensione cessa.
  • Se la procedura esecutiva si estingue per inattività delle parti, resta comunque l'effetto interruttivo prodotto dall'intervento, ma non si configura l'effetto sospensivo: il decorso della prescrizione riprende immediatamente.
  • Prassi consigliata: chi opera per l'Amministrazione deve documentare e notificare tempestivamente l'istanza di partecipazione nella procedura esecutiva; il contribuente/creditore privato deve verificare le date di intervento e di estinzione del processo per calcolare correttamente termini di prescrizione e difese.

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