Sentenza del 10/06/2022 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Specificità motivi di appello - Dissenso totale sulla decisione di primo grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2009 emesso a seguito di PVC del 24.10.2014: contestazione della notifica (violazione artt. 145 c.p.c. e 60 DPR 600/73), nullità della notifica e inapplicabilità della sanatoria ex art.156 c.p.c., incompetenza territoriale e incompetenza organica, violazione diritti di difesa (omessa valutazione delle memorie, mancato contraddittorio), illegittimità per omessa allegazione o illeggibilità degli allegati, decadenza dal potere di accertamento, e, nel merito, contestazione della ricostruzione dei movimenti bancari e della qualificazione di fattura come operazione inesistente (la fattura sarebbe stata pagata con assegno circolare). Si chiedeva l'annullamento dell'avviso.
La decisione
Appello rigettato. La CTR ha ritenuto regolare la notifica (spedizione al domicilio fiscale di Roma e notifica al legale rappresentante; deposito ed affissione per irreperibilità; dichiarazione del messo non contestata con querela di falso), ha escluso la decadenza dall'accertamento (decorrenza termini e raddoppio dei termini per comunicazione di notizia di reato), ha confermato la competenza territoriale dell'Ufficio di Potenza (sede fiscale al 2009 era Potenza), ha valutato che le memorie e gli atti sono stati considerati dall'Ufficio e che la mancata instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale non pregiudica la legittimità dell'accertamento ex art.39 co.2 DPR 600/73; ha ritenuto infondate le censure sulla illeggibilità degli allegati (documenti già in possesso della contribuente tramite il PVC) e insufficienti le prove offerte dal contribuente sulla inesistenza dell'operazione e sull'assenza di dolo/colpa. Condanna alle spese in favore dell'Agenzia per questo grado: €5.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
La notifica ad atti destinati alla persona giuridica può essere eseguita anche nei confronti della persona fisica che la rappresenta; la notifica al legale rappresentante è efficace anche per la società.
art. 60 DPR 600/73
Riferimento alle modalità di notifica degli atti tributari relative al domicilio fiscale: la notifica eseguita secondo le procedure previste è legittima.
art. 156 c.p.c.
Sanatoria delle notifiche irregolari entro i termini indicati; la parte non può invocare nullità se sussistono fatti che rendono conoscibile l'atto e il termine per proporre impugnazione è stato rispettato o ha trovato causa di sospensione/interruzione.
art. 140 c.p.c.
Richiamata in relazione alla temporanea irreperibilità e alle procedure di notifica (affissione, deposito), giustificazione dell'operato del messo notificatore.
art. 31 co.2 DPR 600/73
Competenza dell'ufficio finanziario in base al domicilio fiscale del soggetto nell'anno in contestazione; la competenza è valutata in relazione alla dichiarazione presentata per l'anno accertato.
art. 12 co.7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiama il diritto del contribuente alla tutela nelle fasi successive alla verifica; il giudice ha ritenuto che le osservazioni difensive fossero state comunque valutate dall'Ufficio.
art. 39 co.2 DPR 600/73
L'accertamento ex art.39 non comporta obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale: il mancato contraddittorio non invalida automaticamente l'accertamento.
art. 331 c.p.p.
La comunicazione di notizia di reato alla Procura può produrre effetti rilevanti (qui rilevato come causa del raddoppio dei termini per l'accertamento).
art. 24 Cost.
Richiamato come garanzia del diritto di difesa; il giudice ha ritenuto il diritto di difesa rispettato alla luce dell'esame delle memorie.
art. 97 Cost.
Richiamato in tema di impegno della P.A. al rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; non sussistevano violazioni tali da invalidare l'atto.
Massime di principio
- La specificità dei motivi di appello non impone di proporre nuovi argomenti: è sufficiente riproporre e manifestare dissenso rispetto a tutte le argomentazioni già svolte in primo grado; il giudice d'appello è tenuto a riesaminare i motivi anche se già esaminati dal primo giudice.
- La notifica è valida se eseguita secondo le modalità previste dalla normativa tributaria: notifica al domicilio fiscale ovvero al legale rappresentante legittima l'atto; la dichiarazione del messo notificatore è prova rilevante e può essere contestata solo con querela di falso.
- Per ottenere l'annullamento per decadenza dall'accertamento è necessario valutare con attenzione le date di spedizione, di tentata notifica e gli eventi che interrompono o raddoppiano i termini (es. comunicazione di notizia di reato); la mera allegazione di scadenza senza prova degli effetti interruttivi/sospensivi è insufficiente.
- La competenza territoriale degli uffici finanziari si determina in base al domicilio fiscale esistente nell'anno oggetto di accertamento (o al momento della presentazione della dichiarazione); un successivo trasferimento non retroagisce a invalidare l'azione dell'ufficio competente all'epoca.
- La mancata instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale non è di per sé causa di nullità dell'accertamento quando la normativa non lo impone (es. accertamento ex art.39 DPR 600/73) e quando l'Ufficio ha comunque ricevuto e valutato memorie e documenti.
- L'illeggibilità formale di allegati può non pregiudicare l'atto se i documenti erano già in possesso del contribuente (es. PVC, questionari) o comunque conosciuti; per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa.
- Le sanzioni tributarie richiedono valutazione del dolo/colpa: l'eccezione di non punibilità per assenza di colpa/dolo richiede prova adeguata; affermazioni generiche senza supporto probatorio sono insufficienti.
- In sede processuale tributaria il contribuente deve fornire prova adeguata delle proprie allegazioni (es. prova del pagamento di una fattura); la mera produzione di copie non negoziate o dichiarazioni asseritive può non essere sufficiente.
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