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Sentenza

Sentenza del 10/06/2022 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Mantova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento con il quale l'Ufficio ha recuperato il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (R.S.) con contestazioni di vario genere: (i) vizi formali dell'atto (mancata sottoscrizione/delega, omesso contraddittorio, difetto di motivazione); (ii) nel merito, diniego del credito perché l'Ufficio riteneva essenziale la qualifica di "O. di R." del commissionario (C. S.r.l) e perché parte delle attività erano state subappaltate, con addebito di interposizione fittizia; (iii) eccesso di potere per assenza di parere tecnico del MISE; (iv) richieste alternative di riconoscimento del credito per costi sostenuti indirettamente e questioni sanzionatorie.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Mantova ha accolto il ricorso. Sono state respinte le eccezioni dell'Ufficio: la delega di firma è stata considerata regolarizzata; non sussisteva obbligo di contraddittorio preventivo; la motivazione dell'avviso è stata ritenuta sufficiente. Nel merito il Collegio ha ritenuto che la qualifica di "Organismo di Ricerca" non sia condizione indispensabile per la fruizione del credito e che la possibilità di commissionare attività a terzi è prevista dalla normativa; la documentazione prodotta dal ricorrente e la relazione tecnica erano idonee e l'Ufficio non ha fornito elementi tecnici concreti per confutare il progetto. La mancata richiesta del parere tecnico del MISE è stata rilevata come criticabile quando la controversia è essenzialmente tecnica e l'Ufficio non offre contraddittorio tecnico adeguato; tuttavia il giudice ha deciso per l'accoglimento del ricorso e ha compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Imposta il requisito della sottoscrizione dell'atto da parte del capo dell'ufficio o di delegato; il giudice ha ritenuto sufficiente la produzione della delega e quindi non ha dichiarato nullo l'atto.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3

    Il richiamo agli atti nell'avviso di accertamento non impone automaticamente la loro esibizione se non dimostrata essenziale per la difesa; il giudice ha distinto tra adeguatezza della motivazione e prova dei fatti.

  • L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 7

    Regole sulla motivazione dell'atto impositivo: la motivazione deve porre il contribuente in condizione di conoscerne an e quantum; il Collegio ha ritenuto che tale requisito fosse soddisfatto.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 35) / D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (art. 3)

    Quadro normativo che ha introdotto e disciplinato il credito d'imposta per R.S.; il giudice ricostruisce che l'agevolazione è stata operativa con il D.M. 27 maggio 2015 e delinea ambito applicativo.

  • D.M. 27 maggio 2015

    Definisce le categorie di attività ammissibili al credito e le regole sui costi eleggibili; il Collegio l'ha applicato per valutare la natura del progetto e la documentazione a supporto.

  • Art. 109 TUIR

    Norma richiamata per la quantificazione dei costi di competenza connessi alle attività di R&S; utilizzata per valutare l'ammissibilità dei costi dichiarati.

  • D.P.R. n. 382/1990, art. 664

    Richiamato rispetto all'iscrizione all'anagrafe nazionale degli organismi di ricerca; il Collegio ha rilevato che la C. risultava iscritta, rafforzando la posizione del ricorrente che la qualifica non è invece indispensabile.

  • D.M. 27 maggio 2015, art. 4 e art. 7

    Art. 7 co.1: "I controlli sono svolti dall'Agenzia delle entrate sulla base di apposita documentazione contabile certificata..."; co.2/3: (obblighi di certificazione e esenzioni)

    Art. 4 individua le tipologie di costi ammissibili; art.7 impone conservazione e, in molti casi, certificazione contabile. Il Collegio ha ritenuto la documentazione del ricorrente adeguata e priva di rilievi formali dall'Ufficio.

  • D.M. 27 maggio 2015, art. 8, comma 2 e successiva modifica dalla Legge di bilancio

    Art. 8 co.2: "...l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere"

    La richiesta del parere MISE è facoltativa; il giudice sottolinea che, in presenza di controversie tecniche complesse e in mancanza di argomentazioni tecniche convincenti da parte dell'Ufficio, l'Agenzia avrebbe dovuto avvalersi della facoltà di ottenere il parere tecnico.

  • D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 6 e art. 10)

    Norme richiamate in relazione ai requisiti e ai principi di indipendenza del revisore legale; il DM richiede certificazioni da professionisti iscritti al registro previsto dal decreto.

Massime di principio

  • La mancata allegazione iniziale della delega di firma può essere sanata dalla successiva produzione della delega; solo in caso contrario si configura nullità.
  • Non sempre sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo: il suo mancato esperimento non è per sé causa di nullità se il contribuente non dimostra cosa avrebbe potuto addurre di diverso.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è adeguata se fornisce i presupposti e i criteri della contestazione; il diritto a conoscere gli atti richiamati sussiste solo se essenziali per la difesa.
  • La qualifica di "Organismo di Ricerca" non è condizione imprescindibile per fruire del credito d'imposta R&S: la normativa ammette l'affidamento dei lavori a terzi e diverse forme organizzative.
  • Il subappalto di parti del progetto non esclude a priori l'agevolabilità; rileva la sostanza tecnica dell'attività e la correttezza della documentazione attestante i costi e le prestazioni.
  • Quando la controversia è sostanzialmente tecnica, e l'amministrazione non fornisce elementi tecnici concreti a confutazione, è opportuno che l'Agenzia richieda il parere tecnico del MISE; l'assenza di tale parere può indebolire l'azione dell'Ufficio.
  • La conservazione della documentazione e, ove necessario, la certificazione dei costi (revisore/revisione legale) sono requisiti essenziali per rendere i costi eleggibili al credito; in mancanza di rilievi formali il contribuente è favorito.
  • In materie tecniche e di recente evoluzione normativa i giudici possono compensare le spese di lite se la controversia presenta profili non pacifici.

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