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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10431/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, relativa a reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Contestava violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per motivazione apparente in relazione all'attualità del pericolo di recidiva e all'adeguatezza della misura, denunciando che il giudice non aveva valutato correttamente elementi nuovi (tra cui il ruolo di mero corriere del ricorrente, il tempo trascorso dai fatti e la cessazione della sua condotta il 05/05/2021) tali da superare la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame, richiamando intercettazioni che delineavano il ruolo continuativo del ricorrente come corriere per diversi anni e una prognosi negativa circa l'osservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari. Ha altresì chiarito la distinzione tra il tempo trascorso dalla commissione del reato e quello trascorso dall'applicazione della misura: il primo va valutato dal giudice che dispone la misura e può rilevare solo se privo di ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità; il secondo è rilevante ai fini della revoca o sostituzione della misura solo se accompagnato da elementi sopravvenuti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari, elementi che nel caso non sono stati forniti dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina il traffico illecito di sostanze stupefacenti; utilizzata per caratterizzare i reati contestati al ricorrente

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sulla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; rilevante per la qualificazione del ruolo associativo contestato

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamato quale norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione apparente/contraddittoria); il ricorrente ne denunciava la violazione ma la Corte l'ha ritenuta infondata

  • art. 275 comma 3 c.p.p.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte ha confermato che tale presunzione è stata adeguatamente motivata nel caso concreto e non superata dagli elementi difensivi

  • art. 292 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Norma che impone al giudice che dispone la misura cautelare di considerare il tempo trascorso dalla commissione del reato (tempo silente); la Corte ha richiamato la distinzione tra valutazione al momento della disposizione della misura e quella per la revoca/sostituzione

  • art. 299 c.p.p.

    Norma relativa alla revoca o sostituzione della misura cautelare; la Corte ha osservato che per tali provvedimenti rileva il tempo trascorso dall'applicazione della misura solo se accompagnato da elementi sopravvenuti

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma che prevede la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto l'invio della copia del provvedimento

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata in merito alla necessità di considerare il tempo trascorso dai fatti nella valutazione delle esigenze cautelari

  • Corte Costituzionale sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della responsabilità per inammissibilità

Massime di principio

  • Per misure cautelari relative a reati per i quali opera la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., il ricorrente deve fornire elementi concreti e sopravvenuti idonei a superare tale presunzione per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva
  • Il tempo trascorso dalla commissione del reato (tempo silente) deve essere valutato dal giudice che dispone la misura e può attenuare le esigenze cautelari solo se non emergono condotte successive indicative di pericolosità
  • Ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, rileva soprattutto il tempo trascorso dall'applicazione della misura e questo intervallo può essere considerato utile solo se accompagnato da elementi sopravvenuti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari
  • Il ruolo processuale descritto da atti investigativi (es. intercettazioni) che evidenziano una condotta continuativa e organizzata prevale, ai fini della prognosi di pericolosità, su elementi personali quali lo stato incensurato dei familiari o l'esercizio di attività imprenditoriali pregresse
  • La semplice qualificazione del ruolo come 'mero corriere' può non essere sufficiente a garantire la sostituzione della misura se le prove indicano un'attività continuativa e professionale nel traffico di stupefacenti
  • Per ottenere successo in situazioni analoghe è necessario documentare in modo concreto e aggiornato il cambiamento del quadro fattuale e comportamentale (assenza di contatti con l'organizzazione, comportamenti collaborativi, idonee garanzie di controllo)

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