Cassazione Penale, Sentenza n. 11747/2026 del 27/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo carenza assoluta di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto in cui il Tribunale ha ritenuto verosimile che il gruppo di Vittoria acquistasse droga a Palermo e vi si recasse per smerciare. In particolare la difesa ha censurato: la scarsa risoluzione delle riprese video che non consentirebbe di dimostrare il maneggio della sostanza da parte del ricorrente; l'impossibilità di evincere dalle immagini e dalle intercettazioni la consegna di droga a specifici correi; l'assenza di contatti telefonici fra Belgacem e i correi; la mancata prova delle modalità di custodia della droga e della coincidenza temporale tra acquisti e affidamento della droga al ricorrente; e, infine, l'illogicità della valutazione secondo cui compravendite reciproche con soggetti palermitani sarebbero compatibili con l'assetto del gruppo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte non possa sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto e che il ricorso per cassazione, volto a contestare l'insussistenza dei gravi indizi, sia ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha valutato che il Tribunale del Riesame aveva fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, richiamando plurime risultanze investigative (videoregistrazioni, monitoraggio GPS, intercettazioni, arresti in flagranza) e ricostruendo passaggi specifici relativi a depositi e consegne di stupefacente nel casolare nella disponibilità del ricorrente (con riferimenti a episodi del 21/2, 25/2, 4/4, 13/4, 21/4, 23/5, 30/6 e al trasporto a Palermo di circa 10 kg di hashish). La Corte ha ritenuto generiche e ricorsive le censure della difesa, prive di argomentazioni idonee a dimostrare la manifesta illogicità del provvedimento impugnato. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; inoltre sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti per l'indagato detenuto ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come norma secondo la quale è stata pronunciata l'ordinanza del Tribunale del Riesame; norma utilizzata come riferimento procedurale per l'applicazione e la conferma di misure cautelari
artt. 73 e 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (t.u. stupefacenti)
artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990
Norme che formano il fondamento normativo dei reati contestati (traffico e detenzione di sostanze stupefacenti); la Corte le ricorda come titolo dei reati per i quali è stata disposta la misura
Norma invocata per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso ritenuta non priva di colpa
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria da porre in essere nei confronti dell'indagato detenuto
Giurisprudenza della Corte di cassazione (principi citati)
Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017; Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021
Richiamati per stabilire i limiti del sindacato di legittimità: l'apprezzamento del contenuto delle intercettazioni e la valutazione degli indizi sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivedere il giudizio di merito sugli elementi di fatto: per impugnare con successo una misura cautelare in cassazione occorre denunciare violazioni di legge specifiche o dimostrare una manifesta illogicità della motivazione
- La valutazione delle intercettazioni, delle videoregistrazioni e dell'efficacia probatoria delle immagini è di regola una questione di fatto e di valutazione probatoria rimessa al giudice di merito; può essere sindacata in legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole
- Contestazioni generiche sull'insufficienza delle prove (es. semplicemente affermando la scarsa risoluzione di riprese o la mancanza di contatti telefonici) sono inadeguate in cassazione se non accompagnate da un'analisi puntuale che dimostri la nullità o la manifesta incongruenza della motivazione di merito
- Quando si contesta l'applicabilità di una massima di esperienza (es. compravendite reciproche nel mercato degli stupefacenti), bisogna spiegare concretamente perché quella massima non si applica al caso specifico e confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata
- Per impugnare con efficacia prove video o intercettazioni è utile proporre elementi tecnici o peritali che dimostrino concretamente l'inidoneità delle registrazioni a provare i fatti asseriti, altrimenti il giudice di legittimità tende a ritenere fondata la valutazione del giudice di merito
- L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente (spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.): valutare cautamente i motivi e la possibilità di successo prima di proporre ricorso in Cassazione
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