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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37203/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rifiutato di riconoscere la continuazione tra due condanne per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (sentenze del GUP del 06/04/2021, irrevocabile il 22/04/2021, e del 07/07/2022, irrevocabile il 06/06/2023). L'istanza mirava a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato sostenendo l'esistenza di un medesimo disegno criminoso sia sul piano finalistico (cedere stupefacente per profitto) sia sul piano strutturale (programmazione delle condotte, scelta del luogo, dei concorrenti, delle vittime). Il GIP aveva invece ritenuto incompatibile la continuazione in ragione della distanza temporale (circa tre anni) e della disomogeneità delle modalità esecutive (una condotta commessa da sola, l'altra in concorso con altri). Il ricorso denunciava violazione di legge e carenza o illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione approfondita di indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, partecipazione costante dei medesimi soggetti, sistematicità, programmazione delle condotte nelle linee essenziali). Ha ritenuto plausibile la motivazione del giudice dell'esecuzione che ha dato rilievo alla distanza temporale di tre anni e alla disomogeneità delle modalità (azione in concorso vs azione solitaria) come indici di estemporaneità; inoltre ha osservato che il ricorrente non ha indicato elementi probatori alternativi idonei a dimostrare una previa programmazione. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulla normativa sugli stupefacenti: le condotte contestate ricadono in questo articolo e sono il nucleo fattuale delle due sentenze confrontate per valutare la continuazione.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen. (continuazione)

    Principio giuridico invocato per il riconoscimento del reato continuato: richiede un medesimo disegno criminoso e una programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali.

  • Cass. Sez. Unite, n. 28659 del 18/05/2017 (Rv. 270074-01)

    Giurisprudenza di legittimità che indica gli indici probatori per la continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione delle condotte) e avverte che la mera presenza di alcuni indici non è sufficiente se i reati appaiono frutto di determinazione estemporanea.

  • Cass. Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023 (Rv. 284652-01) e Cass. Sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017 (Rv. 270196-01)

    Rv. 284652-01; Rv. 270196-01

    Indicano che il giudice dell'esecuzione deve desumere il medesimo disegno criminoso da indicatori quali unitarietà del contesto, brevità dei tempi, identica natura del reato, analogia del modus operandi e costante compartecipazione dei soggetti; è sufficiente anche la presenza di alcuni indici significativi.

  • Cass. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022 (Rv. 283370-01)

    Principio sul sindacato di legittimità: il giudice di legittimità verifica l'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio e non può rivalutare il merito o reinterpretare i fatti in modo sostanziale (divieto di rinnovazione della prova).

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare, oltre alla comunanza dell'oggetto o del fine, elementi indizianti di una previa programmazione: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità e partecipazione costante dei medesimi soggetti.
  • La presenza di alcuni indici può essere sufficiente se significativi; tuttavia indici di disomogeneità (es. distanza temporale rilevante, modalità esecutive differenti, diversa compagine dei partecipanti) possono legittimamente far escludere la continuazione se adeguatamente motivati dal giudice.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una riconsiderazione ampia e di merito degli elementi di prova: la Corte verifica la corretta trasposizione dei fatti nel ragionamento del giudice di merito ma non può sostituirsi a quest'ultimo nella valutazione ex novo delle prove.
  • Chi chiede il riconoscimento della continuazione deve indicare e documentare gli elementi probatori che dimostrano la previa programmazione; argomentazioni generiche sulla finalità (es. profitto) sono insufficienti se non collegate a concreti indicatori.
  • Tempi significativi fra gli episodi (anni) e l'assenza di continuità operativa o di partecipanti coerenti costituiscono fattori forti che, se motivati, possono escludere il vincolo della continuazione.

Testo integrale

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