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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39861/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione (art. 671 c.p.p.) fra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa contestata formalmente dal 2006 e tre omicidi commessi negli anni precedenti. Il ricorrente deduce violazione di norme processuali e sostanziali (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125 c.p.p., 81 c.p. e 671 c.p.p.), sostenendo che il GIP si sarebbe limitato al dato formale della contestazione (2006) senza considerare elementi probatori desumibili dalle sentenze di merito che attesterebbero la partecipazione di Mazzarella al sodalizio già dal 2000 e la programmazione degli omicidi sin dall'ingresso nel clan; quindi i delitti non sarebbero estemporanei ma frutto di un disegno criminoso unitario.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il GIP abbia correttamente applicato i criteri giurisprudenziali in materia di continuazione, motivando con dati desunti dalle sentenze di merito la natura occasionale/estemporanea degli omicidi e l'assenza di una specifica previsione ab origine dei reati-fine. Perciò non sussiste il vincolo di continuazione con il reato associativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione: richiede un'accertamento rigoroso che i successivi reati fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo fatto. Non è sufficiente la sola strumentalità rispetto all'associazione; occorre la previsione unitaria e specifica ab origine.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Disciplina l'associazione di tipo mafioso. La Corte afferma che la semplice appartenenza al 416-bis non determina automaticamente la continuazione con i reati-fine: è necessario provare che i reati-fine fossero oggetto di programmazione già al momento della costituzione del sodalizio o, secondo orientamento più meditato, al momento in cui il singolo soggetto vi è entrato.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Censura invocata in cassazione relativa a errori di applicazione della legge penale e travisamento dei fatti; la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché la valutazione del giudice di merito era adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai profili di motivazione e istruttoria: il ricorrente lamentava insufficiente considerazione di elementi probatori, mentre la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione congrua e priva di vizi logici.

  • art. 81 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente in riferimento ai criteri di punibilità e concorso di reati; la Corte lo ha considerato nel quadro più ampio del principio secondo cui la continuità di disegno criminoso richiede la dimostrazione che i reati successivi fossero programmati al momento rilevante.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo fatto o, più coerentemente, al momento in cui il singolo imputato è entrato nel sodalizio; non basta la mera strumentalità dei reati all'attività dell'associazione.
  • La contiguità spazio-temporale e l'omogeneità degli illeciti sono indici utili ma non decisivi: il giudice deve compiere una valutazione complessiva e motivata sulla previsione unitaria e specifica ab origine del disegno criminoso.
  • Gli omicidi determinati da circostanze contingenti, da faide o da eventi sopravvenuti possono essere qualificati come estemporanei e dunque escludere l'unificazione in continuazione con il reato associativo.
  • In sede di esecuzione si applicano gli stessi criteri rigorosi del processo di cognizione: le valutazioni del giudice di merito sono difficilmente sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata e non affette da vizi logici o travisamenti di fatto.
  • Per contestare con successo la mancata declaratoria di continuazione è necessario proporre argomenti che incidano sulla specificità e concretezza della programmazione dei reati (date, modalità, ruoli, pianificazione) e non solo richiamare la generica appartenenza al sodalizio.

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