Cassazione Penale, Sentenza n. 38155/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Genova per tre motivi: 1) omessa e illogica motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione ex art. 530 c.p.p. per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, atteso il vizio parziale di mente; 2) violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p.; 3) mancanza e illogicità della motivazione rispetto alla richiesta difensiva di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per l'irrisorieta del danno (10 euro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato solo rispetto al terzo motivo e inammissibile o manifestamente infondato per il resto. In particolare: il primo motivo è stato respinto perché il giudice di merito ha correttamente esaminato la imputabilita e la sussistenza del dolo generico nonostante il vizio parziale di mente, valorizzando immagini video e dichiarazioni; il secondo motivo è stato dichiarato generico e infondato avendo il giudice di merito correttamente escluso la tutela giudiziaria della pretesa (quindi la qualificazione come estorsione era corretta); il terzo motivo è stato ritenuto fondato perché la Corte d'appello non ha motivato sull'eventuale applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. richiesto dalla difesa (danno di euro 10), con conseguente annullamento limitato su quel punto e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio soltanto circa l'attenuante. Il resto della sentenza (responsabilita e pena) è stato dichiarato irrevocabile.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
Fondamento formale per i motivi di cassazione relativi a omessa o illogica motivazione; utilizzato per valutare l'adeguatezza della motivazione di merito
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b))
Fondamento formale per i motivi di cassazione relativi a violazione di legge; utilizzato per valutare la corretta applicazione e interpretazione di norme penali
Norma invocata dal ricorrente per chiedere l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'imputabilita e del dolo debba essere distinta e che il vizio parziale di mente non esclude automaticamente il dolo
Norma collegata al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia; la Corte ha richiamato il criterio secondo cui la sussistenza di una pretesa tutelabile differenzia quel reato dall'estorsione, e nel caso concreto la pretesa di 10 euro era arbitraria e non tutelabile
Circostanza attenuante invocata per l'irrisorieta del danno; la Corte ha ravvisato omissione di motivazione da parte del giudice di merito sulla sua applicazione e perciò ha annullato la sentenza limitatamente a questo punto con rinvio
Richiamato nei principi generali: necessità di determinare se l'evento sia stato secondo, contro o oltre l'intenzione dell'agente anche quando è accertato un vizio di mente
Massime di principio
- Il vizio parziale di mente non esclude automaticamente la verifica del dolo: il giudice deve accertare separatamente imputabilità e elemento soggettivo e motivare su entrambi.
- Quando si discute tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, occorre valutare se la pretesa fosse tutelabile davanti all'autorità; una pretesa chiaramente arbitraria orienta verso la qualificazione come estorsione.
- La richiesta difensiva di applicazione di una circostanza attenuante (es. art. 62 n.4) richiede una motivazione specifica da parte del giudice; la sua omissione determina annullamento limitato e rinvio.
- Motivi generici o privi di specificità fatti valere in Cassazione sono frequentemente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la doglianza deve essere puntuale e provvista di adeguata spiegazione logica/giuridica.
- La Cassazione può confermare la responsabilità e la pena complessiva anche concedendo parziale accoglimento dell'impugnazione su questioni procedurali o di specifica attenuante, con rinvio per nuovo esame limitato al punto omesso.
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