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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01665/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite riguarda la risoluzione di un concordato preventivo liquidatorio omologato anni prima, nel quale la proposta prevedeva la liquidazione del patrimonio e il soddisfacimento dei creditori entro un termine stimato prudenzialmente in cinque anni. Il tribunale aveva dichiarato risolto il concordato per inadempimento non di scarsa importanza; la corte d'appello aveva confermato, valorizzando il fatto che, dopo sei anni dall'omologazione, era stato realizzato solo circa il 10% dell'attivo previsto, con pagamento solo parziale dei privilegiati e nessun pagamento ai chirografari. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 160, 161 e 186 l. fall. per avere la corte d'appello ritenuto risolvibile il concordato prima della scadenza del termine di esecuzione, nonostante il termine fosse solo prudenziale; 2) violazione dell'art. 324 c.p.c. in relazione agli artt. 180 e 186 l. fall., sostenendo che il giudicato sull'omologazione impedisse di rimettere in discussione la struttura del piano e i tempi di esecuzione; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo il pagamento integrale dei crediti prededucibili, la presunta prescrizione di gran parte dei crediti concorsuali e la conseguente maggiore capienza per i chirografari, oltre alla natura facilmente esigibile dell'attivo residuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte territoriale non aveva affermato l'improponibilità astratta di un concordato con tempi non fissi, ma aveva accertato in concreto un inadempimento di non scarsa importanza per il drastico ritardo e per il mancato raggiungimento della funzione satisfattiva della procedura. La Cassazione ha inoltre precisato che l'art. 186 l. fall. non prevede un termine iniziale di proponibilità della domanda di risoluzione, ma solo un termine finale di decadenza, sicché la risoluzione può essere chiesta anche prima della conclusione delle operazioni di liquidazione quando l'inadempimento sia già emerso. Ha escluso anche la violazione del giudicato, osservando che il giudizio di risoluzione incide sull'efficacia del concordato omologato senza rimettere in discussione il decreto di omologa. Infine, ha reputato generici o nuovi i fatti dedotti nel terzo motivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 160 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della proposta di concordato e alla scansione temporale dell'adempimento

  • art. 161 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al contenuto della proposta e del piano concordatario

  • art. 186 l. fall.

    norma sulla risoluzione del concordato per inadempimento; la Corte afferma che non prevede un termine iniziale di proponibilità della domanda, ma solo un termine finale di decadenza, e che la risoluzione può essere chiesta anche prima della chiusura delle operazioni di liquidazione se l'inadempimento è già emerso

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per sostenere che il giudicato sull'omologazione impedisse di rimettere in discussione il contenuto del piano, ma la Corte esclude la violazione del giudicato

  • artt. 180 l. fall.

    richiamati dalla ricorrente in relazione all'efficacia del decreto di omologazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma di deduzione dei primi due motivi per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma di deduzione del terzo motivo per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma di inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo liquidatorio, la mancata previsione di una data certa dell'ultimo pagamento non impedisce che la risoluzione per inadempimento sia domandata prima della chiusura delle operazioni di liquidazione, quando sia già oggettivamente emersa l'impossibilità di realizzare la funzione satisfattiva della procedura.
  • Ai fini dell'art. 186 l. fall., il rilievo decisivo è l'inadempimento di non scarsa importanza rispetto al programma concordatario, da apprezzare in concreto anche alla luce del ritardo accumulato, del grado di soddisfacimento dei creditori e della consistenza dell'attivo ancora da liquidare.
  • Il giudizio di risoluzione del concordato non viola il giudicato formatosi sul decreto di omologazione, poiché non rimette in discussione la validità dell'omologazione, ma verifica successivamente l'adempimento del piano e la permanenza della sua causa concreta.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, oppure deduce fatti generici, nuovi o non specificamente censurati nei gradi di merito.
  • La disciplina dell'art. 186 l. fall. individua un termine finale di decadenza per proporre la domanda di risoluzione, ma non un termine iniziale che ne precluda la proposizione prima dell'esaurimento delle operazioni liquidatorie.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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