Cassazione Penale, Sentenza n. 22090/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva rifiutato la convalida dell'arresto in flagranza eseguito il 28/10/2025 nei confronti di Poggetti per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale aveva ritenuto che si trattasse di una fuga pericolosa ma non di atti violenti nei confronti degli agenti e che non sussistessero elementi di pericolosità personale idonei a giustificare l'arresto facoltativo, anche in considerazione di un precedente proscioglimento per particolare tenuità. Il PM ha dedotto violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva ignorato circostanze oggettive che dimostravano la gravità del fatto e la pericolosità dell'indagato: attraversamento trasversale di tredici binari in orario serale e in prossimità di una stazione molto frequentata, danneggiamento dei finestrini del vagone e comportamento noncurante dei rischi, oltre al precedente specifico (proscioglimento per particolare tenuità).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza di non convalida emessa dal Tribunale di Brescia. La Corte ha precisato i criteri di valutazione per la convalida dell'arresto (verifica della legittimità dell'operato della polizia con giudizio di ragionevolezza basato sulla situazione concreta all'atto dell'arresto, escludendo valutazioni sulla gravità indiziaria o esigenze cautelari). Ha affermato che il reato di resistenza ex art. 337 cod. pen. può integrarsi anche quando la fuga a piedi determini un insegumento pericoloso e l'esposizione a rischio degli operanti o del pubblico; nel caso di specie la fuga attraverso tredici binari in prossimità di una stazione in orario serale configura gravità tale da legittimare l'arresto facoltativo. Perciò l'ordinanza di non convalida è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può realizzarsi non solo con violenza diretta verso gli agenti ma anche tramite condotte di fuga che, pur realizzate a piedi, siano idonee a impedire, intralciare o compromettere l'azione del pubblico ufficiale o a esporre a pericolo gli operanti o il pubblico; la violenza o minaccia va intesa in senso modale/teleologico.
art. 381 cod. proc. pen., comma 4
Lo stato di legittimità dell'arresto facoltativo richiede che sussista la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto; i due requisiti sono alternativi.
artt. 386, comma 3 e 390, comma 1 cod. proc. pen.
Il giudice della convalida deve verificare il rispetto dei termini procedurali e la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria in base a una valutazione di ragionevolezza riferita allo stato di fatto al momento dell'arresto.
artt. 380 e 381 cod. proc. pen.
Riferimento alle fattispecie per cui può essere giustificato l'arresto in flagranza e alle condizioni che legittimano l'arresto facoltativo (verifica della gravità del fatto o pericolosità del soggetto).
Norma sul danneggiamento e sull'imbrattamento richiamata solo come riferimento al precedente penale dell'indagato; la Corte ha ritenuto che il precedente, proscioglimento per tenuità, non escluda la valutazione della gravità del fatto attuale.
Massime di principio
- Alla convalida dell'arresto il giudice deve valutare la legittimità e la ragionevolezza dell'operato della polizia alla luce delle circostanze obiettive esistenti al momento dell'arresto, senza sostituirsi al giudizio di merito né valutare la gravità indiziaria o le esigenze cautelari future.
- Il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) può integrarsi anche quando la condotta sia una fuga a piedi che obblighi gli agenti a un inseguimento pericoloso o esponga a rischio l'incolumità degli operanti o del pubblico; non è necessario l'uso di un mezzo pericoloso.
- Per giustificare l'arresto facoltativo ai sensi dell'art. 381 cod. proc. pen. è sufficiente la sussistenza, in concreto, della gravità del fatto oppure della pericolosità della persona; la presenza di una delle due condizioni può legittimare l'arresto.
- Circostanze come l'attraversamento di binari in prossimità di una stazione affollata, in orario di scarsa visibilità, costituiscono elementi rilevanti per ritenere la gravità del fatto e la legittimità dell'arresto.
- Quando il ricorso impugna la legittimità di un'azione delle forze di polizia e la fase procedimentale è ormai perimata, la Corte può annullare l'atto impugnato senza rinvio se la decisione di rinvio sarebbe meramente formale e priva di effetti pratici.
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