Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16571/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia originava da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di due debitori per somme dovute a saldo di conto corrente e residuo debito. L’opposizione era stata inizialmente accolta per difetto di legittimazione processuale della banca opposta, poi la decisione era stata riformata in appello con condanna dei debitori. In cassazione, con sentenza n. 4798/2020, erano stati rigettati o dichiarati inammissibili alcuni motivi e la causa era stata rinviata solo per il quantum. I debitori hanno quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: sostenevano che la precedente sentenza avesse erroneamente inteso i principi sulla sanatoria del difetto di legittimazione/rappresentanza processuale, non considerando che tale vizio era stato da loro eccepito sin dal primo grado e che la controparte aveva sanato solo in appello. La censura mirava a rimettere in discussione la valutazione della Corte circa la sanabilità del vizio processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato, da un lato, che la questione della sanatoria del difetto di legittimazione processuale costituiva già un punto controverso deciso nella sentenza revocanda, sicché non poteva integrare errore di fatto revocatorio; dall’altro, che il vizio dedotto, anche a volerlo ipotizzare, atteneva alla corretta interpretazione dei precedenti giurisprudenziali e dunque a un eventuale errore di diritto, non emendabile con revocazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    individua il rimedio della revocazione contro le sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l’errore di fatto revocatorio è escluso quando il fatto asseritamente erroneamente percepito costituisce oggetto di discussione e di decisione nella sentenza impugnata; non può inoltre coprire errori di diritto.

  • art. 372 c.p.c.

    consente, in sede di legittimità, la produzione documentale relativa alla prova del potere rappresentativo nei limiti consentiti dalla norma, richiamata dai ricorrenti ma non ritenuta decisiva ai fini della revocazione.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio non partecipata del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è preclusa quando il punto denunciato sia stato oggetto di specifica contestazione e di espressa decisione nella sentenza impugnata.
  • Non è deducibile con revocazione un errore che investa la ricostruzione o l’interpretazione della giurisprudenza richiamata dalla sentenza, poiché si tratterebbe, se del caso, di errore di diritto e non di errore di fatto.
  • Il rimedio revocatorio non può essere utilizzato per riaprire il giudizio su questioni già decise dalla Corte di cassazione sotto il profilo della sanatoria di vizi processuali.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.