Cassazione Civile, Ordinanza n. 23808/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere il ricalcolo della pensione anticipata già in godimento, in esecuzione di un precedente giudicato che aveva accertato il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, riferita a un periodo di 923 settimane tra il 31 dicembre 1995 e il 2 ottobre 2003. Il ricorrente deduceva che, al momento della liquidazione della pensione con decorrenza 1 marzo 2021, l'ente previdenziale aveva considerato il beneficio per maturare il diritto ma solo parzialmente ai fini del calcolo dell'importo, senza applicare il coefficiente moltiplicativo 1,5 anche al montante contributivo relativo alle anzianità maturate nel periodo indicato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 l. n. 257/1992, assumendo che, fino alla modifica introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003, il coefficiente operasse sia per l'accesso alla pensione sia per la determinazione della misura della prestazione, e quindi dovesse incidere anche sulle quote contributive nel sistema contributivo. L'INPS resisteva sostenendo la correttezza del calcolo eseguito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 si applichi esclusivamente al periodo lavorativo esposto all'amianto e non anche alle quote contributive o al montante contributivo. Ha escluso che l'art. 47 d.l. n. 269/2003 abbia introdotto un meccanismo diverso o più favorevole tale da imporre, per i periodi successivi al 1 gennaio 1996, la moltiplicazione del montante contributivo. Ha inoltre ribadito che il beneficio in questione ha la funzione di anticipare il conseguimento della pensione, non di determinare un generale incremento della posizione contributiva complessiva. Sono state poste le spese di lite a carico del ricorrente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
Il motivo di ricorso è stato incardinato sulla dedotta violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché l'interpretazione proposta non trova base normativa.
art. 13, comma 8, l. n. 257/1992
il beneficio consiste nella moltiplicazione del solo "periodo lavorativo" per il coefficiente di 1,5
La disposizione va interpretata nel senso che la supervalutazione riguarda esclusivamente il periodo lavorativo esposto all'amianto e non le quote contributive o il montante contributivo.
art. 47 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003
a decorrere dal 1° ottobre 2003 ... il coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso
La norma non modifica il meccanismo originario del beneficio in senso tale da imporre la moltiplicazione del montante contributivo; mantiene il riferimento al periodo lavorativo, con diversa disciplina degli effetti dal 1° ottobre 2003.
art. 1, comma 6, l. n. 335/1995
Nel sistema contributivo la pensione si determina in base al montante contributivo e al coefficiente di trasformazione; ciò esclude che all'aumento dell'anzianità contributiva consegua automaticamente un aumento della misura della pensione.
art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997
Richiamato come esempio di ipotesi eccezionale di incremento del montante contributivo espressamente prevista dal legislatore, non estensibile analogicamente.
art. 1, comma 15, l. n. 335/1995
Richiamato come ulteriore ipotesi espressa di incremento del montante contributivo, indicativa del fatto che una simile previsione deve essere normativa e non desunta in via interpretativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il beneficio pensionistico per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 opera sulla durata del periodo lavorativo esposto, non sul montante contributivo, salvo diversa espressa previsione di legge.
- Nel sistema contributivo, la rivalutazione di periodi di lavoro non comporta automaticamente un incremento della misura della pensione se la norma attributiva del beneficio non prevede anche la maggiorazione del montante.
- L'art. 47 d.l. n. 269/2003 non introduce un autonomo meccanismo di calcolo del beneficio incentrato sulla moltiplicazione dei contributi, ma incide solo sulla decorrenza e sulla misura del coefficiente applicabile ai periodi di esposizione.
- Il giudicato che riconosce il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, se limitato all'an debeatur, non determina di per sé una specifica modalità di computo della pensione diversa da quella prevista dalla legge.
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