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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26539/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta non integrasse ricettazione ma dovesse essere derubricata in furto aggravato. La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che la responsabilità era stata correttamente affermata sulla base della detenzione di titoli di provenienza furtiva, non adeguatamente giustificata e avvenuta fuori dai canali leciti di circolazione, con conseguente dimostrazione dell'elemento soggettivo della ricettazione. Con il secondo motivo ha contestato la recidiva, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché non risultava dedotta nei motivi di appello ed era quindi preclusa in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come ricettazione, valorizzando la mancata o inattendibile indicazione della provenienza dei titoli e la loro acquisizione al di fuori dei canali ordinari. Ha inoltre escluso la possibilità di esaminare per la prima volta in cassazione la doglianza sulla recidiva, non proposta in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricezione o detenzione di beni di provenienza furtiva, se non adeguatamente giustificata e accompagnata da indici di consapevolezza dell'origine illecita, integra la ricettazione; il dolo può desumersi anche dalle circostanze della provenienza e delle modalità di acquisizione.

  • art. 712 c.p.

    La mera negligenza nella verifica della provenienza del bene non basta per la ricettazione e rileva, semmai, nella distinta ipotesi contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere prospettate per la prima volta in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Nella ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche dalla mancata o inattendibile spiegazione della provenienza del bene, soprattutto quando il bene sia acquisito fuori dai normali canali di circolazione.
  • La prova del dolo di ricettazione non richiede una confessione o una prova diretta della consapevolezza, potendo il giudice valorizzare indici sintomatici oggettivi della conoscenza dell'origine illecita.
  • La semplice negligenza nel controllare la provenienza del bene non integra ricettazione, ma può eventualmente ricadere nell'ipotesi contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza.
  • In sede di legittimità non sono proponibili censure nuove non dedotte in appello, anche quando attengano a circostanze processuali come la recidiva.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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