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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33944/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il procedimento origina dall'opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il provvedimento fosse già entrato nella sfera di conoscibilità dell'ufficio del P.M. mediante annotazione di "visto al PM" nel fascicolo. Nel ricorso per cassazione il P.M. deduceva, con due motivi sostanzialmente congiunti, che il decreto non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi fosse prova dell'effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all'ufficio affari civili della Procura; inoltre sosteneva che non potesse attribuirsi rilievo alla sola attestazione interna del direttore amministrativo dell'ufficio, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione telematica o cartacea da parte della cancelleria. In sostanza, il ricorso contestava la decorrenza del termine di impugnazione e la qualificazione della comunicazione come idonea a far decorrere la tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio sufficiente da solo a determinare l'inammissibilità del ricorso. Ha poi aggiunto, comunque nel merito, che le censure erano inammissibili anche perché il giudice di merito aveva ritenuto raggiunta la conoscenza del provvedimento tramite l'annotazione "al visto PM" del 19 novembre 2018, con conseguente decorrenza del termine di 30 giorni per proporre opposizione; inoltre l'opposizione, proposta il 28 settembre 2020, era comunque tardiva anche rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., ritenuto applicabile ai provvedimenti decisori non comunicati o notificati. Nulla è stato disposto sulle spese, sia perché il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, sia perché l'intimato non ha svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio secondo la procedura accelerata prevista dalla norma

  • artt. 136 e 702-bis c.p.c.

    combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.

    la comunicazione del provvedimento può essere assicurata anche con modalità equipollenti, purché idonee a garantire l'effettiva conoscenza del destinatario

  • art. 327 c.p.c.

    termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, anche se non comunicati o notificati

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 702-quater c.p.c.

    ordinanze conclusive del procedimento sommario di cognizione pronunciate ai sensi dell'art. 702 quarter c.p.c.

    la Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite che conferma l'applicabilità del termine lungo ai provvedimenti decisori non comunicati o notificati

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l'effettiva conoscenza del destinatario del contenuto decisorio.
  • L'annotazione o il "visto" sul fascicolo può integrare una modalità idonea a far decorrere il termine breve, se il giudice di merito accerta che il provvedimento sia entrato nella sfera di conoscibilità della parte interessata.
  • In difetto di comunicazione o notificazione, i provvedimenti a contenuto decisorio restano comunque soggetti al termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c..
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca l'esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito autonomamente necessario per la sua ammissibilità.
  • L'ufficio del pubblico ministero, quando agisce come organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non è normalmente condannabile alle spese processuali anche in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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