Cassazione Civile, Ordinanza n. 33250/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mittente)
La controversia
La controversia nasce dalla sottrazione di sei barre d'oro, affidate per il trasporto a un operatore specializzato nel trasporto di valori e destinate, dopo la lavorazione, a un diverso soggetto indicato nella catena documentale di spedizione. In primo grado la domanda risarcitoria della società mittente era stata respinta; in appello, invece, la Corte territoriale aveva ritenuto provata la consegna dei colli al vettore, aveva individuato nella società mittente la titolare del diritto risarcitorio per effetto della cessione dei diritti da parte dei fornitori esteri e aveva condannato il vettore al risarcimento del danno. La società trasportatrice proponeva ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione degli artt. 1689 e 1411 c.c. per avere la Corte d'appello negato che il destinatario finale della merce fosse il beneficiario del contratto di trasporto; 2) vizio motivazionale ex art. 132 c.p.c. per la ricostruzione dell'identità del destinatario/beneficiario del trasporto; 3) violazione degli artt. 1693 e 2697 c.c. per avere posto a carico del vettore la prova liberatoria senza che fosse prima provata dal mittente la consegna dell'oro e la sua presenza nei colli; 4) ulteriore vizio ex art. 132 c.p.c. per l'uso dei documenti di trasporto come prova della consegna dell'oro; 5) violazione degli artt. 112, 115, 244 c.p.c. e 132 c.p.c. per l'utilizzo di una testimonianza ritenuta non pertinente e per avere dato per provata la consegna dell'oro; 6) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 132 c.p.c. per aver tratto una presunzione da altra presunzione nell'individuare il luogo del furto; 7) violazione degli artt. 1693 e 1227 c.c. per non avere attribuito rilievo al preteso difetto di imballaggio e al concorso colposo del mittente. La società danneggiata resisteva e proponeva a sua volta ricorso incidentale, sostenendo che non vi fosse stata valida trasferimento della titolarità del credito risarcitorio in difetto di richiesta del destinatario e contestando la ritenuta non contestazione dell'identità dei destinatari finali. La Corte di cassazione ha però dichiarato improcedibile il ricorso principale perché la ricorrente aveva affermato che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato nei termini la copia della sentenza con relata di notifica o i messaggi PEC richiesti dall'art. 369 c.p.c.; ha quindi dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo. In via meramente argomentativa, ha aggiunto che, ove esaminati, i motivi del ricorso principale sarebbero comunque risultati inammissibili perché diretti a una rivalutazione del merito o formulati in modo non autosufficiente e non correttamente calibrati sulle vere rationes decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per mancato deposito, nel termine di legge, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica o degli equivalenti atti PEC, nonostante la stessa notificazione fosse stata dichiarata dalla ricorrente. Conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale, perché tardivo e privo del necessario presupposto di operatività una volta venuto meno il ricorso principale. Ha inoltre condannato la ricorrente principale alle spese del giudizio di cassazione. Nel corpo motivazionale, la Corte ha osservato che, anche ipotizzando la procedibilità del ricorso principale, i motivi sarebbero stati inammissibili poiché volti a criticare il merito della valutazione probatoria, a proporre letture alternative dei documenti e a contestare la motivazione senza cogliere le rationes decidendi effettive della sentenza d'appello.
Norme richiamate
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare.
Il ricorrente che dichiari di aver ricevuto la notificazione della sentenza deve depositare la copia della decisione con la relata di notifica, o gli equivalenti atti PEC, nel termine previsto; l'omissione comporta improcedibilità del ricorso.
La successiva produzione non sana tardivamente la mancata produzione richiesta dall'art. 369 c.p.c.
La produzione del controricorrente può avere efficacia sanante solo se avvenuta nel termine previsto.
Nel contratto di trasporto, il tema della titolarità del diritto risarcitorio dipende dall'individuazione del soggetto legittimato in base alla posizione di mittente o destinatario/beneficiario.
Il trasporto può assumere struttura di contratto a favore di terzo, con attribuzione al terzo degli effetti del contratto quando ne profitti.
Il vettore risponde della perdita delle cose consegnategli per il trasporto, salvo prova liberatoria del caso fortuito, del fatto del mittente, del destinatario o di vizi/difetti dell'imballaggio.
La violazione della norma sull'onere della prova è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia addossato la prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo seguito dalla Corte territoriale.
Richiamato in relazione alla valutazione di indizi gravi, precisi e concordanti e al giudizio inferenziale sulla probabilità prevalente.
La censura di ultrapetizione o decisione su fatti non allegati è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la reale struttura della motivazione e il principio di acquisizione processuale.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso delle prove, ma la Corte ha rilevato che la critica tendeva in realtà a una rivalutazione del merito.
La motivazione apparente o mancante è denunciabile solo se la censura si confronta con la motivazione della sentenza e non con elementi estranei o con una semplice diversa lettura del merito.
Richiamato nel motivo relativo alla prova testimoniale, ma senza efficacia decisiva autonoma nella decisione di legittimità.
Il preteso concorso colposo del danneggiato è stato ritenuto un tema di merito, risolto escludendo l'incidenza causale del difetto di imballaggio.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato improcedibile; la regola non opera in via analogica, ma per interpretazione sistematica.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare nei termini la copia della sentenza con la relata di notifica, o i documenti equivalenti in caso di notifica via PEC; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso se non sanata nei modi e nei tempi consentiti.
- L'improcedibilità del ricorso principale travolge l'efficacia del ricorso incidentale tardivo, perché quest'ultimo presuppone la persistenza dell'impugnazione principale alla quale si collega.
- La deduzione del vizio di violazione di legge non può risolversi in una critica alla ricostruzione del fatto o nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove; occorre indicare specificamente l'errore di sussunzione o l'affermazione di diritto contrastante con la norma o con la giurisprudenza.
- Il vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. è configurabile solo quando la censura si confronti con la motivazione effettiva della sentenza e ne evidenzi un reale difetto logico-giuridico; non è sufficiente richiamare isolatamente singoli passaggi o elementi probatori per proporre una diversa ricostruzione del merito.
- Nel contratto di trasporto, una volta provata la consegna della merce al vettore, opera la presunzione di responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c., che può liberarsi solo provando il caso fortuito, il fatto del mittente o del destinatario, oppure vizi/difetti dell'imballaggio causalmente rilevanti.
- La valutazione del concorso colposo del mittente per difetto di imballaggio richiede un giudizio causale ex ante e la verifica della concreta incidenza del difetto sull'evento dannoso; se il giudice di merito esclude che l'evento si sarebbe evitato con una diversa cautela, non è consentito in cassazione sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura fattuale.
- Nel contratto di trasporto con soggetto destinatario diverso dal mittente, la legittimazione sostanziale a far valere i diritti derivanti dal contratto dipende dall'individuazione del vero beneficiario del trasporto e, se del caso, dalla cessione del credito risarcitorio; la questione è eminentemente di interpretazione del regolamento negoziale e di apprezzamento del materiale documentale.
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