Cassazione Penale, Sentenza n. 43626/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputati avevano impugnato la conferma della condanna per concorso in furto pluriaggravato continuato in danno di Birrini Leocaride (sottrazione di somme dal conto corrente mediante assegni o firme false / carpita dall'Auciello, ex dipendente bancario). Hanno articolato dieci motivi tra cui: mancata rinnovazione dell'istruttoria per ascolto della teste Pulga; contestazione della valutazione probatoria e della attendibilità della querelante; critica alle valutazioni grafologiche; mancata valutazione di elementi a discarico (verbale di conciliazione, mancate osservazioni dei colleghi, ricostruzione delle spese della vittima); contestazione della qualificazione del fatto come furto anziché truffa; impugnazione delle aggravanti applicate (art. 61 n.5 e n.7 c.p.); mancata concessione di attenuanti (art. 114 c.p. e generiche); e censura sulla quantificazione della provvisionale alla parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha in gran parte respinto i ricorsi: ha ritenuto infondati la maggior parte dei motivi (mancata rinnovazione istruttoria, valutazione della prova e della credibilità della querelante, valutazioni grafologiche, qualificazione come furto, applicazione dell'aggravante per età e altre censure fattuali). Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., ritenendo errato fondarla sul danno complessivo delle plurime condotte in presenza di reato continuato: la Corte rileva che, secondo orientamento consolidato (anche Sezioni Unite), l'aggravante deve essere valutata con riguardo al danno di ciascun singolo reato; non è ammissibile un'applicazione cumulativa che peggiori la posizione dell'imputato rispetto al principio del favor rei. Perciò la sentenza impugnata è annullata in parte con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio previa esclusione dell'art. 61 n. 7 c.p. nei confronti di tutti gli imputati; nel resto i ricorsi sono rigettati. La statuizione sulla provvisionale è stata dichiarata inammissibile per cassazione.
Norme richiamate
La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello richiede presupposti tassativi e una richiesta puntuale nell'atto di impugnazione; una generica istanza non soddisfa i requisiti per imporre l'acquisizione d'ufficio della prova.
Richiamata con riferimento alle regole di formazione del convincimento del giudice in merito alle prove; la sua inosservanza non costituisce automaticamente vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. se non incide su nullità o altri profili tassativi.
Limiti di deducibilità in Cassazione: le violazioni di norme processuali non sanzionate da nullità, inutilizzabilità o decadenza non sono rilevabili mediante la lett. c) e non possono essere aggirate qualificandole come error in iudicando ai sensi della lett. b).
L'aggravante per avere la vittima un'età avanzata può essere valutata congiuntamente ad altri elementi (es. condizioni di salute e dipendenza dall'agente) e non risulta qui applicata esclusivamente sulla mera età.
La Corte precisa che, ai fini della sua applicazione nel reato continuato, il danno di "rilevante gravità" deve essere valutato con riguardo al danno patrimoniale cagionato da ciascun singolo reato e non sulla somma aggregata dei reati uniti dalla continuazione, onde non peggiorare la posizione del reo rispetto al principio del favor rei.
L'attenuante per il concorso di persone che abbiano fornito un contributo marginale richiede una valutazione concreta del grado di efficienza causale: la mera marginalità astratta non è sufficiente, occorre verificare se il fatto si sarebbe realizzato anche senza il contributo.
La continuazione unifica solo quoad poenam il trattamento sanzionatorio; le singole fattispecie mantengono le proprie caratteristiche ai fini dell'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti.
Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi e altri; Sez. 2, n. 25030 del 31/05/2022, Chianetta; Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, Mondello)
Richiamati per confermare l'orientamento secondo cui, in tema di continuazione, le circostanze aggravanti/attenuanti conservano autonomia e vanno valutate per ciascun reato; esistono indirizzi giurisprudenziali contrastanti ma la Corte aderisce a quello che richiede valutazione per singolo reato quando l'applicazione cumulativa peggiorerebbe il reo.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello deve essere formulata in modo puntuale e conforme agli artt. di procedura: istanze generiche sono inammissibili e il giudice può legittimamente ritenere non necessaria l'acquisizione di nuova prova se il materiale processuale è ritenuto completo.
- Le valutazioni sulla credibilità delle parti e sulle prove tecniche (es. perizie grafologiche) costituiscono giudizio di merito che la Cassazione sindaca solo in presenza di illogicità o mancata motivazione specifica; critiche generiche non sono sufficienti per riformare le valutazioni di fatto.
- Nel distinguere tra furto e truffa è decisivo il momento risolutivo: se l'agente compie attività preparatorie e poi si impadronisce unilateralmente del bene (usurpazione) è configurabile il furto; se la vittima è indotta a compiere un atto dispositivo consapevole del trasferimento, rileva la truffa.
- In caso di reato continuato l'applicazione di aggravanti quali l'art. 61 n.7 c.p. va valutata con riferimento al danno di ciascun singolo reato; non è consentito aggregare i danni per creare una soglia di rilevanza che peggiori la posizione del reo rispetto al principio del favor rei.
- Per riconoscere l'attenuante ex art. 114 c.p. occorre una valutazione concreta del grado di incidenza causale del singolo concorrente: se il contributo è essenziale alla consumazione del reato l'attenuante non è applicabile.
- Le statuizioni discrezionali del giudice (es. concessione e quantificazione della provvisionale) sono, in linea di principio, poco sindacabili in Cassazione salvo vizi formali o di legittimità evidenti.
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