Cassazione Civile, Sentenza n. 26877/2021 del 05/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia tributaria relativa agli anni d'imposta 2005-2009: la società era stata contestata per mancata dichiarazione, mancato accatastamento e mancato pagamento dell'ICI su impianti eolici, con l'applicazione di sanzioni. In primo grado la CTP ha rideterminato l'imposta; in appello la CTR ha in parte accolto l'appello di Edison escludendo le sanzioni. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tra cui la nullità della motivazione della CTR in ordine all'esclusione delle sanzioni e l'omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per carenza di motivazione della CTR circa le ragioni che avrebbero giustificato l'esclusione delle sanzioni per presunta incertezza normativa. Ritenuto che non sussisteva una situazione di oggettiva incertezza normativa (alla luce di giurisprudenza di legittimità e delle circolari dell'Agenzia del Territorio nonché della novella normativa del 2005), la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l'opposizione di Edison rispetto al profilo delle sanzioni, confermando quindi l'applicabilità delle sanzioni. Ha posto le spese di legittimità a carico della società controricorrente (liquidate in Euro 18.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
L'art. 10 è richiamato quale principio che consente l'esenzione dalla responsabilità amministrativa tributaria in caso di oggettiva incertezza normativa, condizione però valutabile dal giudice e non dal contribuente.
L'art. 8 è richiamato in relazione al principio secondo cui l'incertezza normativa rilevante ai fini dell'esenzione va valutata dal giudice.
Norma relativa all'ICI richiamata nella doglianza; la Corte non ha approfondito ulteriormente il punto dopo aver deciso sul motivo principale.
d.l. n. 44 del 31 maggio 2005, convertito con legge n. 88 del 2005
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento.
La norma chiarisce che elementi strutturalmente connessi e parti mobili funzionali vanno considerati nella formazione della rendita catastale; rendeva quindi prevedibile l'assoggettamento a ICI degli impianti eolici per il periodo considerato (in particolare l'anno 2005).
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato nel contesto dell'interpretazione operata dalla novella del 2005 in tema di formazione della rendita catastale e degli elementi che la compongono.
Cass. Sez. 5, n. 4031 del 14 marzo 2012
Giurisprudenza di legittimità rilevante sulla materia dell'accatastamento/classificazione dei parchi eolici; la Corte segnala che la CTR ha citato solo parte della massima senza considerare che il precedente giungeva a conclusioni incompatibili con l'esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa. La Cassazione qui richiama la giurisprudenza consolidata che esclude l'oggettiva incertezza normativa sul punto.
Cass. Sez. 5, n. 19334 del 2019; n. 14042 del 2020; n. 15172 del 2020
Pronunce successive che hanno confermato l'orientamento secondo cui non sussiste oggettiva incertezza normativa in tema di accatastamento e classificazione dei parchi eolici.
Cass. Sez. 5, n. 1978 del 4 febbraio 2015
Sentenza che aveva affermato la novità della questione per il periodo 2001-2005, ma la Corte di Cassazione nel caso in esame ritiene che successivi atti dell'amministrazione e la novella del 2005 abbiano comunque reso prevedibile la soluzione per gli anni di contesa.
Circolari dell'Agenzia del Territorio
n. 4 del 16 maggio 2006; n. 4 del 13 aprile 2007; n. 14 del 22 novembre 2007
Le circolari hanno espresso e chiarito la posizione dell'amministrazione sulla classificazione e l'accatastamento delle pale eoliche a partire dal 2006, contribuendo a escludere una situazione di oggettiva incertezza normativa dal 2006 in poi.
art. 384, comma 2; art. 91
Art. 384, comma 2 c.p.c.: la Corte ha deciso nel merito senza rinvio quando non erano necessari ulteriori accertamenti. Art. 91 c.p.c.: adottato per la regolazione delle spese di lite in cassazione (a carico della soc. controricorrente).
Massime di principio
- L'eccezione di oggettiva incertezza normativa che esonera il contribuente dalle sanzioni è valutata dal giudice e richiede una motivazione puntuale: il giudice d'appello deve indicare le ragioni per cui ritiene la norma incerta.
- La mera incertezza interpretativa o il dubbio sul classamento non sono di per sé sufficiente giustificazione per omettere l'accatastamento o la dichiarazione ai fini ICI: l'omessa dichiarazione/accatastamento rende comunque applicabili le sanzioni salvo provata oggettiva incertezza valutata e motivata dal giudice.
- Le circolari e gli atti amministrativi successivi a una fattispecie controversa (nonché le modifiche legislative chiarificatrici) possono eliminare l'incertezza per gli anni successivi e rendere prevedibile l'interpretazione corretta della normativa.
- La Corte di Cassazione può, quando non sono necessari accertamenti di fatto ulteriori, decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c., senza rinviare il processo al giudice di merito.
- In casi analoghi, il ricorrente che impugna una decisione favorevole al contribuente dovrà dimostrare la carenza o la superficialità della motivazione del giudice di merito rispetto alla valutazione dell'incertezza normativa; viceversa il contribuente deve provare che l'incertezza fosse tale da non poter essere eliminata neppure da un controllo giudiziale motivato.
- La condanna alle spese in sede di legittimità è tipica quando il ricorso viene accolto in tutto o in parte e la controparte soccombe; la proporzione delle spese può essere diversamente valutata nei gradi di merito.
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