Cassazione Civile, Sentenza n. 26878/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla qualificazione fiscale dell'atto di trasformazione dell'associazione sportiva dilettantistica "Le Querce" in società a responsabilità limitata: se l'atto dovesse essere assoggettato all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (C 168,00) come "trasformazione" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), Tariffa parte I, d.P.R. n. 131/1986, ovvero in misura proporzionale (aliquota del 4% o altra percentuale applicabile) come atto riconducibile a costituzione/conferimento/capitale sociale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), n. 2, del medesimo articolo. L'Agenzia ha contestato la qualificazione giuridica e liquidato le imposte in misura proporzionale ritenendo rilevante il passaggio di ricchezza e la natura commerciale dell'operazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione proposto da Le Querce srl è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la trasformazione eterogenea dell'associazione sportiva dilettantistica in società di capitali con finalità di lucro sia soggetta ad imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale. La Corte ha motivato che il regime di imposta fissa applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, legge n. 289/2002) non si estende automaticamente alla trasformazione quando la nuova entità non rientra nei requisiti previsti (società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro) e che la tassazione in misura fissa dell'atto di trasformazione presuppone che gli atti societari precedenti abbiano già subito imposizione proporzionale; in mancanza, l'atto di trasformazione è assoggettato alla proporzionale. Sono state dichiarate inammissibili alcune produzioni documentali e disposta l'applicazione della norma che impone alla ricorrente il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa parte I, art. 4, comma 1, lett. a), n. 2
"prescrive un'aliquota del 4% per l'imposta di registro in ordine agli atti di costituzione e aumento del capitale o patrimonio sociale propri delle società di qualunque tipo ed oggetto ... aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole"
Applicata per ritenere la trasformazione soggetta a tassazione proporzionale quando l'atto originario non è stato assoggettato a imposta proporzionale e quando l'entità risultante svolge attività commerciale; in pratica la trasformazione eterogenea comporta imposizione proporzionale se non è già intervenuta tassazione proporzionale sui precedenti passaggi di ricchezza
d.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa parte I, art. 4, comma 1, lett. c)
"è prevista l'imposta di registro nella misura fissa di C 168,00, qualora gli atti posti in essere consistano in 'altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe'"
La disposizione prevede l'imposta fissa per le trasformazioni solo nel contesto sistematico dell'art. 4: la sua applicazione è vincolata al presupposto che la manifestazione di capacità contributiva originaria sia già stata colpita da imposizione proporzionale; non si applica automaticamente alle trasformazioni eterogenee che abbiano determinato nuovi profili di ricchezza
Legge n. 289 del 2002, art. 90, comma 5
"Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa"
Riconosce un regime agevolato (imposta fissa) per atti di associazioni sportive dilettantistiche, ma il beneficio è limitato a tali enti finché restano tali; non copre trasformazioni che generino società con finalità di lucro al di fuori degli stretti limiti previsti dall'art. 90
Legge n. 289 del 2002, art. 90, comma 1
"Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro"
Stabilisce che il regime fiscale di favore delle ASD può essere esteso solo alle società sportive dilettantistiche costituite in capitali e senza fine di lucro; quindi la trasformazione deve rientrare in questi requisiti per mantenere l'agevolazione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
"obbligo, per la società ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata"
Prevede la sanzione economica processuale (ulteriore contributo unificato) in caso di impugnazione totalmente infondata; applicata dalla Corte alla ricorrente
Massime di principio
- La qualificazione dell'operazione (trasformazione vs conferimento/capitale) è rimessa al giudice e le deduzioni delle parti non determinano preclusioni automatiche
- Il regime di imposta fissa per trasformazioni è applicabile solo se la trasformazione riguarda enti che, sia prima sia dopo, rientrano nei requisiti di favore (es. associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche senza fine di lucro); altrimenti si applica la tassazione proporzionale
- La tassazione fissa dell'atto di trasformazione presuppone che i precedenti atti ricompresi nella vicenda (costituzione, conferimenti, aumenti di capitale) siano già stati assoggettati all'imposta proporzionale; in mancanza, l'amministrazione può recuperare l'imposta proporzionale sull'atto di trasformazione
- Nel caso di trasformazione eterogenea (da ente non commerciale a società con finalità di lucro) è ragionevole ritenere rilevante il presupposto impositivo e dunque applicare imposte in misura proporzionale anche se l'atto è formalmente denominato 'trasformazione'
- Eventuali documenti prodotti tardivamente o depositati in cassazione possono essere dichiarati inammissibili; è preferibile produrre documentazione probatoria nei termini processuali ordinari
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