Cassazione Civile, Sentenza n. 27158/2021 del 06/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento IRES/IRAP 2006 relativo a plusvalenze/ricavi derivanti da due contestuali cessioni di azioni di Energycom s.p.a. (34% da S.I.ME e 66% da Enerco) a E.On Vendita s.r.l. L'Amministrazione contestava che i prezzi fortemente sproporzionati tra le due cessioni e gli assetti societari comuni dei venditori (stessa compagine di controllo) indicavano un'operazione priva di sostanza economica posta in essere soprattutto per ottenere un indebito risparmio fiscale (abuso del diritto); Enerco aveva invece invocato la legittimità economica dei prezzi in base ai patti parasociali che avrebbero attribuito alla quota del 34% privilegi e diritti tali da giustificarne il maggior valore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo sussistente l'abuso del diritto. Ha ritenuto decisive le circostanze fattuali: la contemporaneità delle due vendite, la macroscopica sproporzione dei prezzi (9,80 €/azione vs 2,87 €/azione), il fatto che venditrici facevano capo alla stessa compagine (stessa persona economica) e che l'acquirente è divenuto socio unico, elementi che dimostrano mancanza di una valida ragione economica e la prevalenza dello scopo fiscale. Ha inoltre affermato che i patti parasociali producono effetti obbligatori solo tra le parti e non possono giustificare il sovrapprezzo quando il terzo acquirente acquista l'intero capitale. Decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario di Enerco (quindi ha confermato la legittimità dell'accertamento fiscale) e ha condannato Enerco alle spese di questo grado di giudizio, compensando le spese dei giudizi di merito.
Norme richiamate
art. 87 TUIR
Riferimento al regime fiscale delle plusvalenze (esenzione) oggetto di sfruttamento nell'operazione contestata; la Corte valuta che la struttura negoziale fosse finalizzata a ricondurre parte del prezzo alla quota che beneficiava di esenzione ex art. 87
art. 85 TUIR, co.1, lett. c)
Norma richiamata dall'Amministrazione per qualificare parte del prezzo come ricavo imponibile; la sentenza prende in esame la diversa qualificazione fiscale delle due cessioni
art. 53 Cost.
Fondamento costituzionale del divieto di abuso del diritto (capacità contributiva e progressività); la Corte lo utilizza per giustificare il principio antielusivo autonomo nel sistema italiano
art. 37-bis d.P.R. 29/09/1973 n. 600
Richiamato come fonte normativa che ispira la disciplina antielusiva e come riferimento per il divieto di abuso del diritto nell'ordinamento tributario
artt. 1322, 1253 e 1346 cod. civ.
Citate in relazione alla libertà contrattuale e alla causa/oggetto del negozio; la Corte osserva che la libertà contrattuale non può giustificare operazioni prive di valide ragioni economiche poste in essere per eludere l'imposizione
art. 1372 cod. civ.
Interpretato per affermare che i patti parasociali hanno efficacia obbligatoria solo tra le parti contraenti e non producono effetti reali verso terzi acquirenti
art. 10-bis dello Statuto del contribuente (d.lgs. n. 128/2015)
Pur non applicabile ratione temporis al caso, è richiamato come parametro interpretativo: definisce l'abuso quando operazioni prive di sostanza economica realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti e indica indici di mancanza di sostanza
Legge 11/03/2014 n. 23 e d.lgs. 15/08/2015 n. 128
Norme e delega richiamate nella ricostruzione normativa dell'antielusione e nella direttiva interpretativa sull'abuso del diritto e la pianificazione fiscale aggressiva
d.lgs. 24/02/1998 n. 58 (Testo unico mercati finanziari) e legge delega n. 366/2001
Citate nel contesto della qualificazione e disciplina dei patti parasociali, come contratti atipici che producono effetti obbligatori tra le parti e non effetti reali verso terzi
Raccomandazione 2012/772/UE
Richiamata quale fonte comunitaria che individua indicatori di costruzioni artificiose prive di sostanza economica e fornisce criteri interpretativi sull'elusione fiscale
Massime di principio
- Onere della prova: incombe sull'Amministrazione finanziaria dimostrare che la ragione prevalente dell'operazione è il risparmio fiscale; ciò va fatto confrontando il comportamento con il "comportamento fisiologico" aggirato per evidenziare anomalie
- Sostanza economica: operazioni che mancano di sostanza economica (assenza di valide ragioni economiche, artificiosità, non conformità a logiche di mercato) possono essere considerate abusive anche se formalmente conformi alle norme tributarie
- Patti parasociali: hanno efficacia obbligatoria solo tra le parti contraenti (art.1372 c.c.) e non vincolano automaticamente il terzo acquirente; non giustificano sovrapprezzi quando il terzo acquirente, per effetto dell'operazione, acquisisce il controllo totale rendendo i privilegi privi di oggetto
- Fattori sintomatici di abuso: contemporaneità delle operazioni, forte sproporzione dei prezzi per parti della stessa azienda, comune controllo delle società venditrici (stesso centro di interessi), e il fatto che l'acquirente diventi socio unico sono indici rilevanti di artificiosità
- Libertà contrattuale limitata: la libertà di scelta della forma negoziale non esclude il sindacato antielusivo; scelte contrattuali che perseguono essenzialmente vantaggi fiscali indebiti possono essere disconosciute
- Prove da parte del contribuente: il contribuente può (e deve) provare l'esistenza di ragioni economiche extrafiscali, non marginali e ragionevolmente consistenti, che giustifichino l'operazione strutturata in modo non ordinario
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