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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26876/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione (imposta proporzionale di registro) relativo ad atto del 23/02/2006 intitolato "Risoluzione di cessione di crediti": la banca sosteneva che l'atto fosse in realtà un'operazione finanziaria (factoring/operazione assoggettabile ad IVA) o, comunque, un mutuo dissenso gratuito e non una transazione che comporta obblighi di pagamento soggetti a imposta proporzionale. In cassazione la banca ha dedotto sei motivi, tra cui errata interpretazione del contratto (art. 1362 e 1965 c.c.), omessa o insufficiente motivazione, errata applicazione delle norme fiscali sul registro (D.P.R. n.131/1986 artt. 28 e 29) e mancata valutazione della natura di operazione di factoring (D.P.R. n.633/1972 art. 2).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo le censure inammissibili o infondate. Ha confermato che la CTR ha plausibilmente interpretato l'atto come inserito in un accordo transattivo (dato che il testo contrattuale lo indicava) e che, per le transazioni che comportano obblighi di pagamento o effetti di restituzione/ritrasferimento, l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale. La Corte ha inoltre precisato che la qualificazione negoziale è sindacabile in cassazione solo per violazione di legge e che non è consentito impugnare in cassazione una delle molteplici interpretazioni plausibili senza indicare il criterio di diritto violato. Condannata la ricorrente alle spese di lite (liquidate in Euro 5.000 oltre spese prenotate a debito) e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge per la notifica successiva al 30/01/2013.

Norme richiamate

  • Codice Civile, artt. 1362 e ss. (richiamati) e 1965 c.c.

    L'attività interpretativa del giudice di merito (art. 1362 e ss.) è in gran parte accertamento di fatto e insindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione; la qualificazione del negozio (nomen iuris) è sindacabile per violazione di legge. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione data dalla CTR che ha tenuto conto del contenuto testuale dell'atto.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 29

    Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa

    La Corte ha applicato art. 29 per affermare che, quando da una transazione derivano obblighi di pagamento o effetti di ritrasferimento/restaurazione che implicano nuova capacità contributiva, l'imposta di registro si applica in misura proporzionale; solo le transazioni prive di obblighi di pagamento sono tassate in misura fissa.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 28 (richiamato)

    L'art. 28, comma 2, disciplina la tassazione della risoluzione per mutuo dissenso; la Corte ha ricordato che, anche se qualificata come mutuo dissenso, la risoluzione che comporta effetti ripristinatori o trasferimenti può essere assoggettata a imposta proporzionale in base alla regola residuale dell'art. 28.

  • Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, art. 8 ( richiamato )

    La Corte ha distinto la risoluzione giudiziale (art. 8, parte prima della Tariffa) dalla risoluzione consensuale: la risoluzione giudiziale si basa su vizio del rapporto e non rileva per il caso di mutuo dissenso o transazione; pertanto non applicabile automaticamente la disciplina dell'art. 8.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 2, comma 3, lett. A) (richiamato)

    La censura circa la natura dell'atto come componente di un'operazione di factoring rilevante ai fini IVA non è stata esaminata nel merito dalla Corte, dato l'esito negativo dei precedenti motivi; comunque la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione data dal testo contrattuale e dagli effetti concreti.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 n. 5 e art. 112 (richiamati)

    La doglianza di insufficiente o contraddittoria motivazione non è più autonoma ai sensi dell'art. 360 n.5; la Corte ha inoltre ricordato che in cassazione non è sufficiente proporre una diversa interpretazione delle clausole contrattuali senza indicare il criterio di diritto concretamente violato. L'art. 112 richiama l'obbligo del giudice di decidere sulle questioni sollevate, ma la Corte ha ritenuto che la CTR abbia motivato adeguatamente le sue conclusioni.

  • Legge n. 228/2012, art. 1, comma 17 (riferimento per contributo unificato)

    Stabilisce l'obbligo, per il ricorrente la cui impugnazione in Cassazione sia integralmente rigettata e notificata dopo il 30/01/2013, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ne dispone l'applicazione alla ricorrente.

Massime di principio

  • La qualificazione negoziale (nomen iuris) va ricostruita primariamente sulla base della volontà delle parti e del testo contrattuale: se il medesimo atto dichiara di essere posto nell'ambito di una transazione, il giudice può ritenere plausibile tale qualificazione.
  • In tema di imposta di registro, per le transazioni la misura dell'imposta dipende dagli obblighi che dalla transazione derivano: obblighi di pagamento o effetti di restituzione/ritrasferimento -> imposta proporzionale; assenza di obblighi di pagamento -> imposta fissa.
  • La risoluzione consensuale (mutuo dissenso) che comporta effetti ripristinatori o trasferimenti può essere assoggettata a tassazione proporzionale ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 131/1986, indipendentemente dalla presunta gratuità dell'accordo, purché sussista un nuovo passaggio di ricchezza.
  • In Cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione del contratto: il ricorrente deve indicare i canoni ermeneutici di diritto violati e il punto concreto in cui il giudice del merito si sarebbe discostato da essi; molteplici interpretazioni plausibili legittimano la decisione del merito.
  • La qualificazione di un atto come operazione di finanziamento o factoring ai fini IVA richiede una valutazione caso per caso degli elementi sostanziali dell'operazione; l'inserimento testuale dell'atto in un accordo transattivo può prevalere sulla mera nomenclatura formale.
  • Dal punto di vista processuale, la parte che promuove ricorso per cassazione dovrebbe selezionare e documentare con precisione i profili di diritto (non solo le interpretazioni alternative) per evitare l'inammissibilità o il rigetto e l'aggravio delle spese, compresi gli oneri aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato.

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