Cassazione Civile, Sentenza n. 27138/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduceva errore di fatto e di percezione degli atti da parte della Corte di cassazione: sosteneva che la Cassazione avesse erroneamente ritenuto esistente una parte argomentativa nell'atto d'appello (mentre, a suo dire, l'appello sarebbe stato solo di natura "volitiva" e privo di argomentazione) e non avrebbe percepito la difesa svolta dalla banca. In sostanza il ricorso per revocazione mirava a ottenere il riesame di valutazioni di fatto e di merito svolte dalla Corte e a sostenere che non vi fosse stata una specifica impugnazione sulla deduzione di detrazione dell'importo ammesso al passivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura invocasse in realtà un riesame di valutazioni di fatto e di giudizio, soggette a divieto di revocazione, e che l'appello impugnato contenesse comunque, seppur in forma implicita e sintetica, una componente argomentativa sufficiente in ordine alla richiesta di detrazione dall'ammissione al passivo (contestazione del credito e deduzione di causa estintiva). La Corte ha pertanto escluso il presupposto della revocazione secondo l'art. 395 n. 4 c.p.c. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 10.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per spese generali, e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto. Decisione in camera di consiglio del 9 aprile 2021.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
requisito della revocazione: il fatto la cui esistenza o inesistenza si suppone non deve essere stato punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; se la questione è stata dibattuta e valutata dal giudice non è configurabile errore revocatorio
art. 391-bis c.p.c.
art. 391-bis cod. proc. civ. (richiama le sentenze della Corte di cassazione ai fini della revocazione)
richiama i presupposti di efficacia vincolante delle decisioni di legittimità richiamate in materia di revocazione
art. 1304 c.c.
riferimento alla possibilità per un soggetto di avvalersi della transazione conclusa da altro soggetto (presa a fondamento del fatto che la ricorrente intendeva profittare della transazione per contestare, in parte, l'ammissione al passivo)
Cass., n. 9527/19
giurisprudenza richiamata per affermare che l'errore revocatorio non è configurabile quando l'asserita inesatta percezione degli atti è stata oggetto di discussione e di pronuncia
Cass., n. 27094/11
ulteriore richiamo giurisprudenziale sul medesimo principio di cui all'art. 395 n.4 c.p.c.
Cass., SU, n. 8984/18
Cass., Sez. Un., n. 8984/18
principio che esclude la revocazione per questioni che consistono in valutazioni o errori di giudizio
art. 13, comma lquater, d.p.r. n.115/02
art. 13, comma lquater, d.p.r. n. 115/2002
previsione sul versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di ricorso per revocazione, con obbligo di indicare l'eventuale ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'evento fattuale dedotto non è stato oggetto di controversia e di pronuncia nella sentenza impugnata; non serve per ottenere il riesame di valutazioni di merito.
- La brevità o l'implicitezza dell'argomentazione in un atto d'appello non esclude automaticamente che vi sia una contestazione specifica: è rilevante la sostanza del gravame e la sua efficacia critica rispetto alla decisione impugnata.
- Se la parte ha contestato l'ammissione di un credito proponendo una causa estintiva o la detrazione di quanto già pagato, questa linea difensiva può essere considerata specifica anche se formulata sinteticamente; non può essere trasformata in motivo di revocazione per mera terminologia.
- Le doglianze che si riducono a contestazioni delle valutazioni del giudice su fatti o prove sono in generale inammissibili in sede di revocazione e vanno proposte nei rimedi ordinari di impugnazione, non come errore revocatorio.
- Le spese seguono la soccombenza e il ricorso inammissibile può comportare condanna al pagamento delle spese e degli oneri contributivi previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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