Cassazione Civile, Sentenza n. 40961/2021 del 21/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la decisione della Corte d'appello con cinque motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., contestando che la Corte d'appello avrebbe basato la decisione sul giudicato civile senza che tale eccezione fosse stata allegata dalle parti; 2) errore nel ritenere che al momento dell'opposizione a precetto gli opponenti potessero eccepire l'illiceità delle pattuizioni con Frieri, poiché al tempo non si sarebbero ancora concretizzati gli atti di estorsione che completano il disegno criminoso e quindi i ricorrenti non avrebbero avuto conoscenza del reato; 3) errore nel non considerare che i fatti poi accertati in sede penale si sarebbero perfezionati dopo l'opposizione a precetto e che la loro tempestiva deduzione in sede civile sarebbe quindi maturata successivamente; 4) errore nell'affermare l'intangibilità del giudicato civile anche se il titolo sarebbe viziato da nullità originaria per contrasto con norme imperative, sicché il giudicato non potrebbe ostare; 5) (numerato erroneamente come sesto) nullità della sentenza e inesistenza sopravvenuta del precetto in ragione del sequestro della prima scrittura e della possibile esistenza di un analogo sequestro sulla seconda, con conseguente assenza del titolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati: la Corte ha rilevato la sussistenza del giudicato civile e ricordato che l'eccezione di giudicato esterno, per il suo rilievo pubblicistico, non è soggetta a preclusioni ed è rilevabile d'ufficio; inoltre le allegazioni dei ricorrenti in ordine ai presunti tempi dei reati non riportavano la trasposizione dei documenti invocati (capo d'imputazione, sentenza penale) né la necessaria specificazione processuale, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., con conseguente inammissibilità/parziale infondatezza. Il quinto motivo è stato ritenuto manifestamente inammissibile perché fondato su una mera ipotesi di ulteriore sequestro e per novità non dedotta correttamente nelle fasi di merito. Il ricorso è quindi respinto. I ricorrenti sono condannati in solido a rimborsare le spese del controricorrente, quantificate in euro 5.600,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori di legge. La Corte dà atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio secondo cui l'eccezione di giudicato esterno ha rilievo pubblico e non è assoggettata alle preclusioni processuali: può essere rilevata d'ufficio e quindi la mancata allegazione da parte delle parti non ne impedisce l'accertamento
art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Richiede la trasposizione o l'adeguata riproduzione dei documenti rilevanti e la specificazione dei modi, tempi e ubicazione processuale degli atti invocati; la mancata ottemperanza comporta inammissibilità delle allegazioni fondate su tali documenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso, e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti dell'importo pari a quello dovuto per il ricorso
Cass. civ., 07/01/2021, n. 48
Giurisprudenza citata per affermare che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni e può essere rilevata d'ufficio
Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
Richiama l'obbligo di adeguata riproduzione e specificazione degli atti e documenti (es. sentenza penale o capo d'imputazione) quando invocati in giudizio civile
Cass., 14/02/2020, n. 3716
Principio secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa su titolo giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi che si siano verificati prima della maturazione delle preclusioni processuali a esse relative
Massime di principio
- L'eccezione di giudicato esterno ha rilievo pubblico e non è soggetta a preclusioni: può essere rilevata d'ufficio anche se la parte non l'ha espressamente allegata
- Quando si deducono fatti accertati in sede penale nel processo civile è necessaria la trasposizione o la puntuale riproduzione degli atti penali invocati (capo d'imputazione, sentenza) e l'indicazione precisa di tempi, modi e fasi processuali; la mancata indicazione può rendere inammissibile la relativa deduzione
- Un giudicato penale, anche se definitivo, costituisce un accertamento di fatti e non sostituisce automaticamente o elimina un giudicato civile distinto e già formatosi; occorre verificare i rapporti processuali e temporali tra i giudicati
- Nelle opposizioni a precetto fondate su titolo di formazione giudiziale, non possono essere tardivamente dedotti fatti verificatisi anteriormente alle preclusioni procedurali a meno che non siano stati regolarmente e specificamente documentati nelle fasi di merito
- Allegazioni fondate su mere ipotesi (ad es. possibile futuro sequestro) sono manifestamente inammissibili; le nuove circostanze devono essere provate e tempestivamente dedotte per non incorrere in inammissibilità per novità
- Chi impugna rischia la condanna alle spese se i motivi sono inammissibili o infondati; inoltre la Corte può disporre l'ulteriore versamento del contributo unificato ove previsto
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