Cassazione Civile, Ordinanza n. 23474/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una lavoratrice per il pagamento del TFR nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS. L'INPS aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma i giudici di merito l'avevano rigettata ritenendo non necessaria, per l'accesso alla prestazione, la consegna all'Istituto dell'originale del titolo esecutivo. In cassazione l'INPS ha dedotto violazione dell'art. 2, comma 7, l. n. 297/1982, dell'art. 10 d.lgs. n. 536/1987 conv. in l. n. 48/1988 e dell'art. 26, lett. b), l. n. 88/1989, sostenendo che la circolare INPS richiedeva legittimamente l'originale del titolo esecutivo, necessario anche per esercitare l'azione di surroga, e che la mancata produzione dell'originale avrebbe dovuto escludere il diritto alla prestazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha affermato che l'INPS può determinare le modalità di erogazione delle prestazioni e richiedere documentazione, ma tale potere deve essere esercitato in modo ragionevole e senza rendere eccessivamente difficile o vanificare il diritto. Ha inoltre osservato che, in base all'art. 2719 c.c., anche la copia conforme del titolo esecutivo, e perfino la copia semplice se non specificamente disconosciuta, hanno efficacia probatoria equivalente all'originale. Nel caso concreto l'INPS non aveva disconosciuto la conformità della copia prodotta, limitandosi a pretendere l'originale. Pertanto non poteva negarsi la prestazione del Fondo né poteva ritenersi necessario l'originale del titolo per la surroga, bastando la prova del pagamento effettuato dall'INPS con la contabile di pagamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 7, L. n. 297/1982
La surroga dell'INPS presuppone la prova del pagamento effettuato al lavoratore; la norma non richiede la produzione dell'originale del titolo esecutivo, essendo sufficiente la documentazione idonea, come la contabile di pagamento e una copia conforme del titolo.
art. 10 D.Lgs. n. 536/1987 conv. in L. n. 48/1988
Richiamato dall'INPS come base normativa del proprio assunto difensivo; la Corte non lo interpreta come fonte di un obbligo di produzione dell'originale del titolo esecutivo.
art. 26, lett. b), L. n. 88/1989
Attribuisce all'INPS, tramite il Comitato amministratore, il potere di determinare le modalità di erogazione delle prestazioni, ma tale potere deve essere esercitato secondo ragionevolezza e nel rispetto delle norme sulla efficacia probatoria dei documenti.
Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità non è espressamente disconosciuta dalla controparte; la regola vale per tutti i documenti, comprese le copie di provvedimenti giudiziali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il potere dell'ente previdenziale di indicare la documentazione necessaria per l'erogazione di una prestazione non è assoluto: deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza e non può tradursi in un ostacolo tale da rendere eccessivamente difficile o da vanificare l'esercizio del diritto.
- Ai fini dell'accesso a prestazioni del Fondo di garanzia, non è indispensabile l'originale del titolo esecutivo quando sia prodotta una copia conforme o comunque una copia non specificamente disconosciuta dalla controparte, poiché l'art. 2719 c.c. attribuisce a tali copie efficacia probatoria equivalente.
- Il mancato disconoscimento della conformità all'originale preclude all'ente che eccepisca il difetto documentale di pretendere l'originale quale requisito indefettibile della domanda; il giudice non può sostituirsi alla parte nell'attività di disconoscimento.
- L'azione di surroga dell'INPS in tema di Fondo di garanzia non richiede la produzione dell'originale del titolo esecutivo, ma soltanto la prova del pagamento effettuato al lavoratore, documentabile anche con la contabile di pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23456/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23463/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23464/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23467/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23468/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23470/2024 del 02/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →