Cassazione Penale, Sentenza n. 42377/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di condanna per bancarotta (per Ioppolo: amministratore unico della fallita Melograno s.r.l., contestati atti distrattivi e esposizione di passività inesistenti; per entrambi: stipula di contratto di fitto d'azienda e cessione di merce a condizioni favorevoli alla Coccinella Uno s.r.l.). Ioppolo denuncia, in particolare, vizio motivazionale per mancata valutazione del nesso causale tra operazioni contestate e fallimento, carenza dell'elemento soggettivo e difetto di considerazione delle ipotesi alternative prospettate dal consulente di parte; contesta altresì la natura lecita dell'operazione di affitto/cessione come strumento di recupero liquidità. Spiccia deduce, tra l'altro, di essere estranea (extraneus) e di non avere consapevolezza causalmente orientata al depauperamento; impugna il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e chiede il riconoscimento della continuazione con due precedenti sentenze del Tribunale di Patti (25/10/2017 e 15/10/2018), sostenendo che le condotte costituiscono un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Ioppolo, confermando la condanna per i fatti di bancarotta e condannando Ioppolo al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Il ricorso di Spiccia è stato invece parzialmente accolto: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione negativa circa il riconoscimento della continuazione con la sentenza del Tribunale di Patti del 25/10/2017 (detta sentenza era divenuta irrevocabile il 21/06/2022), ordinando il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo esame di tale specifico profilo. Per il resto il ricorso di Spiccia è stato dichiarato inammissibile o infondato e le condanne confermate.
Norme richiamate
art. 223 co. 2 n. 2 L.F.
La norma incrimina condotte dell'amministratore che cagionano il fallimento mediante distrazione di beni o esposizione di passività inesistenti; la Corte ha ritenuto che le operazioni distrattive contestate abbiano aggravato il dissesto e rilevino penalmente anche indipendentemente da un approfondito ricostruito nesso causale formulato dal ricorrente
Regola la continuazione tra reati; la giurisprudenza richiede l'esistenza di una "unitaria deliberazione iniziale" (unità di ideazione) per riconoscere la continuazione; non è sufficiente l'abitualità o la mera identità della specie di reato
Disciplina le circostanze attenuanti in generale; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche basandosi su preponderanti ragioni (pregresse condanne e gravità delle condotte), criterio non sindacabile se congruamente motivato
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi generici o non sufficientemente specificati; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ioppolo per carenza di specificità e mancato confronto con le argomentazioni dei giudici di merito
Massime di principio
- Per le imputazioni di bancarotta per distrazione, il giudice valuta la totalità delle condotte distrattive e la loro reiterazione: una serie di atti sistematici di depauperamento del patrimonio può formare prova del dolo anche se la crisi era preesistente.
- Il concorrente estraneo (acquirente/parte terza) può essere ritenuto responsabile se era consapevole che la propria condotta contribuiva al depauperamento patrimoniale dell'impresa; non è richiesta la conoscenza specifica dell'esistenza del dissesto, ma la consapevolezza dell'apporto lesivo al patrimonio sociale.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare puntualmente le critiche con la motivazione di merito: eccezioni generiche sul nesso causale o richiami vaghi a consulenze di parte portano all'inammissibilità.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 81 co. 2 c.p.) è necessario provare l'unità di ideazione preesistente; non basta l'identità di genere dei reati o la vicinanza temporale: occorrono indizi concreti che i reati derivino da un disegno unitario.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato su un unico elemento preponderante (es.: precedenti, gravità del fatto) purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
- Proceduralmente, al fine di ottenere il riconoscimento della continuazione con una sentenza anteriore, è essenziale provare che quella sentenza fosse irrevocabile al momento della richiesta in sede di merito; la produzione tempestiva e chiara della documentazione è determinante.
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