Cassazione Civile, Ordinanza n. 07315/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal tentativo di un lavoratore licenziato di ottenere la revocazione di una precedente decisione, ormai definitiva anche in sede di legittimità, che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro. L’istanza di revocazione era fondata sul dedotto ritrovamento di documentazione successiva alla decisione, ritenuta idonea a ribaltare l’esito del giudizio. La Corte d’appello ha però escluso che si trattasse di "nuovi documenti" ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c., qualificando il materiale prodotto come dichiarazioni scritte di testimoni, cioè come nuova prova orale, non utilizzabile per la revocazione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto due motivi: con il primo ha contestato la condanna al pagamento del doppio contributo unificato, sostenendo di essere esente per reddito dal contributo originario; con il secondo ha denunciato vizio motivazionale e violazione dell’art. 395 n. 3 c.p.c., assumendo che una dichiarazione scritta di un teste oculare deceduto possa integrare documento rilevante ai fini revocatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, affermando che la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato è tema estraneo alla giurisdizione civile ordinaria e rimesso al giudice tributario, mentre il relativo presupposto processuale viene attestato dal giudice dell’impugnazione. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile, perché fondato su un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati dall’art. 360 n. 5 c.p.c., e in parte infondato, poiché la revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. richiede un documento preesistente alla decisione, decisivo e non producibile prima per causa di forza maggiore o fatto avverso, non già un elemento che assuma rilievo solo dopo la decisione come semplice prova orale scritta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti processuali, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. È stata invece respinta la domanda della controparte ex art. 96 c.p.c. per assenza di mala fede, colpa grave o abuso del processo.
Norme richiamate
Consente di dedurre la violazione di legge; nel caso il motivo è stato ritenuto inammissibile quanto alla questione del doppio contributo unificato per difetto di giurisdizione del giudice civile sulla debenza del tributo.
Il vizio è riferibile solo all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non a questioni o argomentazioni; la censura motivazionale formulata in modo tradizionale è inammissibile.
La revocazione presuppone un documento preesistente, decisivo e successivamente ritrovato, non utilizzabile per introdurre una nuova prova orale o un documento divenuto decisivo solo dopo la decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione; la verifica della debenza sostanziale del contributo iniziale appartiene all’amministrazione giudiziaria o al giudice tributario.
d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012
Ha modificato l’art. 360 n. 5 c.p.c. restringendo il vizio motivazionale all’omesso esame di un fatto decisivo.
È richiamato per ribadire che il vizio di motivazione deve riguardare un fatto storico-naturalistico e non questioni giuridiche.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è respinta in assenza di elementi di mala fede, colpa grave o abuso del processo.
È la disciplina del contributo unificato cui si collega l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nei gradi di impugnazione.
Massime di principio
- La revocazione per ritrovamento di documenti è ammessa solo se il documento esisteva già al momento della decisione, era decisivo e non era stato prodotto per causa non imputabile alla parte; non può essere usata per introdurre una mera prova testimoniale tardiva o un documento divenuto utile solo ex post.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare genericamente la motivazione o le questioni giuridiche, ma richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente individuato.
- La debenza del doppio contributo unificato deriva da un presupposto processuale legato all’esito dell’impugnazione e da un presupposto sostanziale tributario; la contestazione sulla debenza del tributo non appartiene alla cognizione del giudice civile ordinario.
- La richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di mala fede, colpa grave o di un abuso processuale oggettivamente apprezzabile.
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