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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7186/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha respinto: (1) la richiesta di applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. per mancata impugnazione della sentenza pronunziata in rito abbreviato (la sentenza del 24/06/2022 era divenuta irrevocabile il 07/11/2022), sostenendo che il d.lgs. n.150/2022 sarebbe "vigente" dal 10/10/2022 e quindi applicabile; (2) il riconoscimento della continuazione tra varie condotte di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, deducendo la sussistenza di un medesimo disegno criminoso nonostante il lungo intervallo detentivo tra le condotte (2012-2020) e l'appartenenza al medesimo sodalizio.

La decisione

La Corte respinge il ricorso. Sul primo punto, aderisce al principio — richiamando Sez. I n.16054/2023 — secondo cui l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. si applica solo quando la sentenza di primo grado in rito abbreviato è divenuta irrevocabile DOPO l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (la cui vigenza è stata differita al 30/12/2022); nel caso concreto la irrevocabilità (07/11/2022) è anteriore e dunque la norma non opera. Sul secondo punto, conferma il rigore dei criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione: occorre dimostrare l'unità di disegno criminoso (rappresentazione unitaria già nella fase ideativa) attraverso concreti indicatori (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione); l'intervallo temporale di otto anni tra le condotte crea una cesura ideativa che esclude la continuazione. Per ciò, il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La disposizione che prevede una ulteriore riduzione della pena per la mancata impugnazione della sentenza in rito abbreviato si applica esclusivamente alle sentenze divenute irrevocabili DOPO l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; non opera se l'irrevocabilità è anteriore (principio del "tempus regit actum").

  • d.lgs. n.150 del 2022

    data di entrata in vigore differita al 30/12/2022

    La vigenza effettiva del decreto è stata differita al 30/12/2022; pertanto le situazioni processuali acquistate (sentenze irrevocabili) prima di tale data non beneficiano delle novità salvo che la irrevocabilità si sia verificata dopo l'entrata in vigore.

  • art. 81 c.p., comma 2 (continuazione)

    La continuazione richiede l'unità di disegno criminoso: una rappresentazione unitaria ideativa che comprenda le diverse condotte, non può essere sostituita dalla mera reiterazione o da una "scelta di vita" delinquenziale.

  • Giurisprudenza - Sez. I n. 16054 del 10.3.2023

    Principio adottato dalla Corte secondo cui l'applicabilità dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. è condizionata all'irrevocabilità sopravvenuta dopo l'effettiva entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022.

  • Giurisprudenza - Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017

    Criteri di valutazione per la continuazione in sede esecutiva: occorre verificare indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, abitudini programmate di vita) e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali al momento del primo reato.

Massime di principio

  • La normativa di favore introdotta in corso di causa (es. art. 442, comma 2-bis c.p.p.) si applica solo se la condizione processuale che la abilita (es. irrevocabilità per mancata impugnazione) si verifica dopo l'effettiva entrata in vigore della norma: principio del "tempus regit actum".
  • La mera appartenenza ad un medesimo sodalizio o la reiterazione di condotte dello stesso tipo non sono di per sé sufficienti a riconoscere la continuazione; è necessario provare l'unità di disegno criminoso già nella fase ideativa.
  • In sede di esecuzione come in sede di cognizione, il giudice deve motivare con riferimento a concreti indicatori (omogeneità dei reati e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione) per ritenere la continuazione.
  • Intervalli temporali significativi tra le condotte (es. anni) possono configurare una cesura ideativa che impedisce il riconoscimento della continuazione salvo elementi indiziari che dimostrino la programmazione originaria.
  • La questione di legittimità costituzionale di una norma penale favorevole per chi ha già una sentenza definitiva è difficilmente accolta quando l'applicazione dipende da condizioni processuali collegate al momento di entrata in vigore della norma; il principio della lex mitior riguarda norme sostanziali e non sempre si estende automaticamente a conseguenze processuali acquisite.

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