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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07141/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo a recidiva e trattamento sanzionatorio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda un giudizio di rinvio davanti alla Corte d'appello di Bari dopo un precedente annullamento della Suprema Corte del 24/01/2024. L'unico motivo dedotto lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione della Corte territoriale era puntuale e giuridicamente corretta, avendo colmato il vuoto motivazionale evidenziato in precedenza, sicché il motivo è manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata ritenuta sorretta da adeguata motivazione nella sentenza di merito, sicché la doglianza sul punto è infondata.

  • art. 133 c.p.

    Il trattamento sanzionatorio è stato considerato correttamente motivato dalla Corte di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura la motivazione sulla recidiva è manifestamente infondato quando la sentenza di merito abbia colmato in modo puntuale il precedente vuoto motivazionale in sede di rinvio.
  • La doglianza sul trattamento sanzionatorio non può essere accolta se la Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua e giuridicamente corretta sui criteri di commisurazione della pena.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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