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Sentenza

Sentenza n. 13091/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e condannato il Ministero ai conseguenti adempimenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi il 30 aprile 2025. La sentenza aveva riconosciuto a ciascuno il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l’importo nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero ai conseguenti adempimenti e alle spese di lite. I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione. Il giudizio di ottemperanza è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, fosse stato regolarmente notificato all’amministrazione e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ritenuto sussistente la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha considerato non contestato l’inadempimento, poiché il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’esecuzione. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta dei ricorrenti entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Non sono state applicate penalità di mora, ritenute non attualmente necessarie, salva eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero in considerazione dell’inerzia amministrativa reiterata e del numero elevato di controversie analoghe.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza presuppone l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, regolarmente notificato all’amministrazione, e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già definitivamente riconosciuta dal giudicato; il giudice deve verificare l’adempimento dell’obbligo conformativo o satisfattivo imposto all’amministrazione.
  • Quando l’amministrazione, a fronte della deduzione di inadempimento, non fornisce chiarimenti né prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato, la domanda di ottemperanza può essere accolta sulla base dell’inadempimento allegato dal creditore, secondo la regola di riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di inutile scadenza del termine assegnato.
  • La trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti e all’Organismo indipendente di valutazione può essere disposta quando l’inerzia amministrativa reiterata nell’esecuzione di obblighi giudiziali evidenzi una situazione di criticità organizzativa e possibili profili di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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