Cassazione Civile, Ordinanza n. 22390/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ex dirigente superiore regionale, cessato dal servizio il 1° ottobre 2001, aveva agito per ottenere la rideterminazione dell'indennità di buonuscita sostenendo che, nel calcolo finale liquidato dalla Regione, non fosse stato considerato il maggior trattamento retributivo percepito quando aveva svolto funzioni di direttore generale di strutture sanitarie. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendosi non prescritta perché proposta entro cinque anni dal decreto di liquidazione del 18 ottobre 2007, considerato riconoscimento del debito. La Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione delle amministrazioni, ritenendo che il diritto alla corretta liquidazione si prescrivesse in cinque anni dalla cessazione del rapporto o, comunque, che il termine fosse già decorso quando il dipendente aveva presentato la richiesta di rideterminazione. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 1032/1973 per errata individuazione del dies a quo della prescrizione, che a suo dire andava fissato nel provvedimento definitivo di liquidazione del 18 ottobre 2007; dall'altro, la violazione del medesimo art. 20, degli artt. 2944 e 1362 c.c., sostenendo che la richiesta di corretta liquidazione pensionistica e il decreto regionale del 2007 dovessero valere anche come atto interruttivo e come riconoscimento del debito relativo alla buonuscita.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che per l'indennità di buonuscita del personale regionale siciliano il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del servizio, momento in cui il diritto sorge e può essere azionato, senza che rilevi la successiva elaborazione dei conteggi o la conoscenza dell'esatto ammontare della prestazione. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la prescrizione risultava comunque maturata anche se si fosse preso a riferimento il primo decreto di liquidazione del 2002, poiché la domanda di rideterminazione era intervenuta solo nel 2011. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a proporre una diversa interpretazione del decreto regionale del 2007 e non indicava una violazione dei criteri ermeneutici; la Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha compensato le spese, dando atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
"Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione"
Per il diritto alla buonuscita il termine quinquennale decorre dalla cessazione del servizio, che coincide con il momento di maturazione del diritto; la successiva liquidazione o determinazione dei conteggi non sposta il dies a quo.
art. 36 l.r. Sicilia 23 febbraio 1962, n. 2
Per quanto non previsto dalla legge regionale sulla buonuscita del personale regionale, si applicano in quanto compatibili le norme relative al personale civile dello Stato, incluso l'art. 20 d.P.R. n. 1032/1973.
La prescrizione non può decorrere solo in presenza di un impedimento giuridico all'esercizio del diritto; qui, cessato il rapporto, il dipendente era già in condizione di agire.
Il ricorrente lo invocava per sostenere che vi fosse stato riconoscimento del debito, ma la Corte ha escluso che il decreto richiamato integrasse un riconoscimento relativo alla buonuscita.
Il ricorrente lo invocava per contestare l'interpretazione del decreto regionale; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché chiedeva una diversa lettura dell'atto senza dedurre specifiche violazioni dei canoni ermeneutici.
art. 26 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
Richiamato per chiarire i termini entro cui l'amministrazione e l'ente previdenziale devono trasmettere ed erogare il trattamento, senza che ciò condizioni la decorrenza della prescrizione del diritto.
Richiamato come norma che ha modificato i termini di corresponsione dell'indennità di buonuscita, ma non la decorrenza della prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per l'indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico il dies a quo della prescrizione quinquennale coincide, di regola, con la cessazione del servizio, che segna la maturazione del diritto e consente al titolare di agire per ottenerne il pagamento.
- La successiva attività amministrativa di calcolo o di liquidazione non differisce l'inizio della prescrizione, poiché il credito è già sorto e il dipendente può attivarsi anche se non conosce ancora l'esatto importo dovuto.
- La domanda di pensione interrompe la prescrizione della buonuscita solo nei limiti previsti dalla disciplina speciale; una richiesta riferita esclusivamente al trattamento pensionistico non vale automaticamente anche per l'indennità di fine servizio, se non risulta un collegamento testuale o sostanziale con essa.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova interpretazione del contenuto di un atto amministrativo o documentale se la censura non individua specifiche violazioni dei canoni legali di interpretazione.
- Il riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione deve riguardare in modo univoco il credito azionato; un provvedimento relativo a diversa posta patrimoniale non produce, di per sé, effetti interruttivi sul credito oggetto di causa.
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