Cassazione Penale, Sentenza n. 28352/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. il 3/1/2022. Il ricorrente ha censurato: 1) carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; 2) violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. per mancata valutazione concreta delle esigenze cautelari, proporzionalità e adeguatezza, richiamando la sostanziale incensuratezza e la diversa natura dei precedenti; 3) illegittimità della custodia in carcere come unica misura idonea, sostenendo che sarebbero stati adeguati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Inoltre siñgna che l'attività del sodalizio sarebbe cessata il 3/12/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia rispettato l'onere di devolvere specifiche doglianze di merito tali da consentire alla Corte la verifica di eventuali vizi di motivazione; la Cassazione ha ribadito i limiti del controllo in sede di legittimità, che non consente la revisione degli elementi di fatto e della valutazione degli indizi. Sulla sostanza, il provvedimento impugnato era sufficientemente motivato: il Tribunale per il riesame aveva richiamato conversazioni e indizi che collegano Durelli al ruolo di collaboratore diretto nel sodalizio, la disponibilità di armi, la presenza di ingenti quantitativi di stupefacente e atti successivi (arresti e sequestri dopo il 3/12/2019) che dimostrano la persistenza dell'attività. Per i reati contestati (in particolare ai sensi del DPR 309/1990) il Tribunale aveva ritenuto sussistere la doppia presunzione cautelare e l'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere; misure meno afflittive sono state giudicate inidonee anche per l'impossibilità di garantire il divieto di comunicazione e di contatto con altra persone. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 art. 74
Reato contestato che, per la sua natura e per le previsioni normative, determina una presunzione cautelare rafforzata sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 art. 73, comma 4
art. 73 comma 4 D.P.R. 309/1990
Norma sostanziale richiamata nel capo di imputazione che contribuisce alla valutazione della gravità dell'illecito e alla presunzione cautelare
Codice di procedura penale art. 274
Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) e, in presenza di taluni titoli di reato, sussiste una presunzione sulla loro ricorrenza richiedendo un onere difensivo più gravoso per contestarle
Codice di procedura penale art. 275
Stabilisce che la misura cautelare deve essere adeguata e proporzionata; la Corte ha ritenuto che il riesame abbia motivato adeguatamente perché la custodia in carcere fosse proporzionata e necessaria
Codice di procedura penale art. 309, comma 9
art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
Richiama la particolarità del giudizio di riesame e l'onere del ricorrente di formulare specifiche doglianze di merito per consentire al giudice del riesame una motivazione autonoma
Codice di procedura penale art. 606
Delimita il sindacato della Corte di Cassazione alle voci indicate dall'articolo: la Corte non può rivedere libere valutazioni di fatto e della prova svolte dal giudice di merito
Codice di procedura penale art. 616
Prevede l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente; applicato dalla Corte per la determinazione della sanzione di euro 3.000,00
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari è ammissibile solo per violazioni di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non può servire a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e degli indizi compiuta dai giudici di merito
- Nel giudizio di riesame il difensore ha l'onere di devolvere al giudice specifiche e circostanziate doglianze di fatto e di prova: l'assenza di tali censure rende inammissibili le successive impugnazioni in Cassazione per difetto di cognizione
- Per taluni reati di traffico di stupefacenti previsti dal DPR 309/90 sussiste una presunzione rafforzata circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; ciò rende più difficile ottenere misure meno afflittive salvo argomentazioni concrete e circostanziate
- La proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare vanno valutate tenendo conto del ruolo dell'indagato, della disponibilità di armi, della quantità di stupefacente e della persistenza dell'attività illecita anche dopo sequestri o arresti; la sola anzianità dei fatti non annulla automaticamente il pericolo di reiterazione
- Il braccialetto elettronico e gli arresti domiciliari possono essere inidonei quando la tutela richiesta impone il divieto di comunicazione e di contatti che il presidio elettronico non garantisce
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