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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19725/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2007 nei confronti di una società, recuperando maggiori IVA, IRES e IRAP e contestando, per quanto qui rileva, la violazione della disciplina del c.d. regime del margine nella determinazione della base imponibile IVA. Secondo l'Ufficio, la società aveva applicato erroneamente il regime del margine globale, includendo nel prezzo di acquisto anche spese accessorie relative alla fase di vendita. La società aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; in appello, dopo l'interruzione per fallimento e la riassunzione da parte dell'Amministrazione, la CTR aveva confermato la statuizione favorevole alla contribuente sul punto. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 36 D.L. 41/1995, sostenendo che le spese accessorie computabili nel margine sono solo quelle inerenti all'acquisizione o alla riattazione del bene, non quelle relative alla vendita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha interpretato il regime speciale IVA del margine nel senso che, nella determinazione del margine imponibile, non possono essere portate in aumento sul prezzo di acquisto le spese relative alla fase di vendita. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 D.L. n. 41/1995

    Nel regime speciale IVA del margine, il prezzo di acquisto è aumentato delle sole spese di riparazione e di quelle accessorie inerenti all'acquisizione o alla riattazione del bene; restano escluse le spese afferenti la vendita e le spese generali.

  • L. n. 85/1995

    Norma di conversione del D.L. n. 41/1995, richiamata quale base del regime speciale IVA del margine.

  • direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994

    Fonte unionale di recepimento del regime speciale del margine applicato ai beni usati e ad altri beni specificamente indicati.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel regime speciale IVA del margine, la base imponibile si determina con il criterio base-da-base e non con il meccanismo ordinario IVA da IVA; pertanto il margine va calcolato sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, aumentato solo delle spese riparative e accessorie pertinenti secondo la norma.
  • Le spese accessorie rilevanti ai fini del margine sono soltanto quelle inerenti all'acquisizione del bene o alla sua riattazione; le spese sostenute per la vendita restano estranee al calcolo del margine e seguono il regime ordinario IVA.
  • Trattandosi di regime fiscale speciale e derogatorio rispetto all'ordinario, non è consentita un'interpretazione analogica estensiva delle voci di costo portabili in aumento sul prezzo di acquisto oltre i casi espressamente previsti.
  • Se il giudice di merito include nel margine costi che la disciplina speciale esclude, la sentenza è cassabile per violazione di legge e il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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