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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04238/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’azione di risarcimento proposta dalla cooperativa e da alcuni soci contro i professionisti incaricati della difesa nel giudizio relativo alla dichiarazione di fallimento della cooperativa. Gli attori sostenevano che i difensori avessero tardivamente impugnato il provvedimento dichiarativo di fallimento, ritenuto illegittimo perché la società sarebbe stata agricola e non commerciale. La corte d’appello aveva confermato il difetto di legittimazione attiva della cooperativa fallita e dei soci, ritenendo inoltre che la documentazione acquisita dimostrasse la natura commerciale, quantomeno prevalente, dell’attività svolta. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, per avere la sentenza d’appello erroneamente escluso la natura agricola dell’impresa; 2) violazione delle norme sulla motivazione e sul vizio di omesso esame, contestando la valutazione delle prove; 3) violazione degli artt. 100, 112 c.p.c. e dell’art. 43 legge fallimentare, sostenendo che la società fallita avrebbe conservato o riacquistato la legittimazione ad agire, e che comunque la questione della carenza di legittimazione non poteva essere rilevata d’ufficio, oltre a lamentare che la chiusura del fallimento nel corso del processo avrebbe dovuto far riemergere la legittimazione della cooperativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la motivazione della corte territoriale non era apparente, ma ampia e logicamente intellegibile, e che le censure in realtà miravano a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non colpiva una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d’appello aveva infatti affermato anche che, comunque, la cooperativa fallita non aveva dimostrato di aver subito un pregiudizio risarcibile, essendo in stato di decozione, fortemente indebitata e priva di beni. Tale ratio non era stata specificamente censurata, con conseguente formazione del giudicato interno e inammissibilità del motivo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per le censure di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che il vizio ex n. 5 non consente una nuova valutazione del merito e che il controllo sulla motivazione apparente è limitato al testo motivazionale in sé considerato.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando, dal solo testo della sentenza, non sia possibile ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è consentito contestarla confrontandola con elementi istruttori esterni.

  • artt. 100-112 c.p.c.

    Richiamati nel terzo motivo per censurare il rilievo della carenza di legittimazione; la Corte non accoglie la doglianza perché la questione era comunque coperta da una ratio autonoma non attaccata.

  • art. 43 legge fallimentare

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che, in presenza di fallimento, la legittimazione processuale sui rapporti patrimoniali spetti al curatore; la Corte non entra nel merito della questione perché assorbita dall'inammissibilità del motivo.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, a carico dei ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo se il testo della sentenza, considerato da solo, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico del decisum; non è invece consentito fondare il vizio sul mero contrasto con le risultanze istruttorie.
  • Il motivo per omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa lettura del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso deve investire tutte le rationes; la mancata censura di una sola di esse comporta l'inammissibilità del motivo per formazione del giudicato interno sulla ratio non impugnata.
  • La parte che agisce per il risarcimento deve allegare e dimostrare non solo l'inadempimento del professionista e il nesso causale, ma anche l'effettiva esistenza di un pregiudizio risarcibile; in difetto, la domanda non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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