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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20923/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS disposta nei confronti di un avvocato per contributi riferiti ai redditi da lavoro autonomo percepiti nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima l'iscrizione, affermando che il professionista non era tenuto al contributo soggettivo alla cassa forense e che il contributo integrativo versato non valeva a escludere l'obbligo verso la Gestione separata; aveva inoltre escluso la prescrizione, individuando il dies a quo nel 6 luglio 2010, e aveva ritenuto tardiva la doglianza sul criterio di calcolo della contribuzione; infine aveva qualificato le sanzioni civili come conseguenza di omissione e non di evasione. Il ricorrente principale ha censurato: 1) la ritenuta legittimità dell'iscrizione alla Gestione separata, invocando gli artt. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995 e 18 L. 111/2011 e sostenendo di essere già iscritto all'albo e di avere versato il contributo integrativo; 2) il calcolo dei contributi sull'intero reddito 2009 anziché sulla sola quota eccedente 5.000 euro, ai sensi dell'art. 44, comma 2, sesto periodo, L. 269/2003; 3) la decorrenza della prescrizione, che avrebbe dovuto essere fissata al 16 giugno 2010 e non al 6 luglio 2010, ai sensi dell'art. 2935 c.c. L'INPS, con ricorso successivo qualificato come incidentale, ha invece censurato la qualificazione della fattispecie come omissione contributiva anziché evasione, richiamando l'art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. 388/2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il ricorso principale: ha confermato il principio per cui l'avvocato libero professionista non tenuto al contributo soggettivo alla cassa di categoria, perché non superate le soglie di reddito, deve iscriversi alla Gestione separata INPS; ha però accolto la censura sulle sanzioni civili, affermando che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, obbligati alla Gestione separata per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 98/2011, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché estraneo alla ratio decidendi, e manifestamente infondato il terzo motivo sulla prescrizione, confermando che il dies a quo era il 6 luglio 2010 in base al D.P.C.M. 10 giugno 2010, atto di natura regolamentare attuativo dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 241/1997. Il ricorso incidentale dell'INPS è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle sanzioni civili, e la causa è stata decisa nel merito dichiarando che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili relative all'iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2009. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995

    La disciplina è letta nel senso dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo, in funzione di una copertura previdenziale di tipo universalistico.

  • art. 18 L. 111/2011

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi contraria; la Corte non lo ritiene idoneo a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata nel caso in esame.

  • art. 44, comma 2, sesto periodo, L. 269/2003

    È richiamato come base della doglianza sul criterio di calcolo dei contributi, ma la censura è dichiarata inammissibile perché tardiva ed estranea alla ratio decidendi.

  • art. 2935 c.c.

    La Corte esclude la decorrenza proposta dal ricorrente e conferma che la prescrizione inizia dal 6 luglio 2010, data fissata dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i versamenti differiti.

  • art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. 388/2000

    Richiamato dall'INPS per sostenere la qualificazione della fattispecie come evasione contributiva; il motivo è assorbito per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso principale sulla debenza delle sanzioni civili.

  • art. 136 Cost.

    La Corte richiama gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale per escludere la debenza delle sanzioni civili nel periodo precedente all'entrata in vigore della normativa oggetto di scrutinio.

  • art. 35 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro a sostegno della lettura universalistica della tutela previdenziale.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro di conformità dell'interpretazione che estende la tutela previdenziale e limita le sanzioni civili nel periodo anteriore.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 241/1997

    Indicato come fonte primaria attuata e integrata dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 in materia di termine di versamento.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione"

    È qualificato come atto regolamentare attuativo che fissa il termine del 6 luglio 2010, da cui decorre la prescrizione secondo la Corte.

  • art. 22 L. 576/1980

    Richiamato per identificare le soglie di reddito e volume d'affari che incidono sull'obbligo di iscrizione alla Cassa forense.

Massime di principio

  • Il professionista iscritto all'albo ma non obbligato al versamento del contributo soggettivo alla cassa di categoria, perché non raggiunge le soglie reddituali previste, deve essere iscritto alla Gestione separata INPS, poiché il sistema previdenziale va letto in chiave di complementarietà e non di alternatività tra cassa professionale e gestione separata.
  • Ai fini dell'esonero dalla Gestione separata, non assume rilievo il solo versamento del contributo integrativo, ove questo abbia funzione solidaristica e non si traduca in una corrispondente prestazione previdenziale individuale.
  • La censura sul quantum o sul criterio di calcolo della contribuzione è inammissibile se non investe la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, ad esempio quando la questione è stata dichiarata tardivamente proposta.
  • Il termine iniziale della prescrizione può coincidere con il diverso termine di versamento fissato da un atto regolamentare attuativo della disciplina primaria; in tal caso il dies a quo non è quello ordinario del 16 giugno, ma quello differito normativamente, se previsto dal D.P.C.M. applicabile.
  • L'impugnazione dell'an del debito contributivo devolve anche le conseguenze accessorie, ma le sanzioni civili per omissione contributiva possono essere escluse per il periodo anteriore alla normativa sopravvenuta quando intervenga una declaratoria di illegittimità costituzionale con effetti incidenti sulla fattispecie concreta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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