Cassazione Penale, Sentenza n. 46276/2024 del 17/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Salerno che aveva respinto la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP a Gambardella in relazione a: 1) partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), con ruolo attribuito di convocare vittime da sottoporre ad estorsione e di agevolare infiltrazioni nel comparto industriale di Fosso Imperatore; 5) concorso in estorsione ai danni di Migliaro Biagio (versamento mensile di 2.000 euro), con aggravanti. Il ricorso sviluppava quattro motivi: (i) richiesta di riqualificazione dei fatti in concorso esterno anziché partecipazione all'associazione mafiosa, lamentando che la partecipazione fosse fondata solo sulle dichiarazioni di un collaboratore; (ii) invocazione della scriminante della coartazione della volontà (stato di necessità/pressione); (iii) inosservanza di norme processuali per mancata valutazione di argomentazioni difensive; (iv) insufficiente motivazione in ordine alle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile e infondato. Motivazione principale: il ricorso mirava a una diversa valutazione delle prove e delle dichiarazioni, sindacato non consentito in sede di legittimità a fronte di motivazione adeguata del giudice di merito. La Corte ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., richiamando numerosi elementi indiziari valorizzati dal Tribunale del riesame, tra cui: a) Gambardella mise in contatto Giugliano con Migliaro e fornì il proprio ufficio per l'incontro; b) il pagamento dell'estorsione avveniva nelle mani del Gambardella; c) Gambardella era la testa di ponte per infiltrazioni nella zona industriale; d) comunicazioni preventive su blitz delle forze dell'ordine; e) rapporti e incontri con imprenditori finalizzati ad agevolare il clan; f) ritiro di denaro provento estorsioni da parte di soggetti legati al clan; g) contributi a fondo cassa per detenuti del sodalizio; h) altri riscontri che delineano un ruolo stabile e operativo nel sodalizio. La Corte ha ritenuto infondata anche la doglianza relativa alla coartazione della volontà, osservando che non emergevano minacce che giustificassero la scriminante e che il ricorrente traeva benefici dall'intraneità. Il vizio processuale invocato per mancata considerazione di argomentazioni difensive è stato giudicato inammissibile per genericità e insufficiente specificazione di come le omissioni avrebbero inciso sulla motivazione. Infine la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, ruolo professionale e permanenza dei rapporti con il clan) e ha confermato il mantenimento della misura cautelare.
Norme richiamate
La norma è stata applicata nella sua accezione tradizionale: la partecipazione è provata non solo da un inserimento formale ma anche da una stabile e organica compenetrazione nel sodalizio, desumibile da condotte significative e ripetute a vantaggio dell'associazione
Richiamata per il requisito della gravità indiziaria che giustifica le misure cautelari; la Corte sottolinea la natura probabilistica del giudizio cautelare e la legittimità dell'uso di indizi multipli per fondare la misura
Valutata in relazione alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; il Tribunale non si è limitato alla presunzione ma ha fornito argomentazioni concrete sulle esigenze cautelari attuali
Richiamato nella distinzione dei vizi appellabili in Cassazione: la Corte può censurare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e), ma non riesaminare i fatti in senso probatorio
Usata a contrasto per spiegare la differenza semantica e funzionale tra indizi ai fini probatori in dibattimento e indizi ai fini cautelari
art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen.
Richiamato nel novero degli obblighi motivazionali dell'ordinanza di custodia, ma la Corte precisa che l'obbligo non impone al giudice di rispondere a tutte le argomentazioni difensive, bensì agli elementi di favore oggettivamente contrastanti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citate per il limite di enunciazione dei motivi nel ricorso, ossia l'obbligo di esposizione sintetica dei motivi in sede di cassazione
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle ordinanze cautelari è limitato ai vizi di legge e alla manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una rivalutazione ex novo delle prove
- La gravità indiziaria ai fini cautelari richiede un quadro probabilistico coerente formato da indizi anche non perfetti ma collegati logicamente fra loro; più elementi convergenti possono giustificare la misura
- Per contestare con successo la qualificazione di partecipazione a un'associazione mafiosa è necessario dimostrare l'assenza di elementi che provino stabilità, organicità e ruolo funzionale nel sodalizio, non la semplice esistenza di singoli fatti
- La scriminante della coartazione della volontà (stato di necessità/duress) è difficile da far valere se dall'istruttoria emergono benefici o vantaggi derivanti dal rapporto con il sodalizio; la mera pressione non basta se il soggetto trae utilità e mantiene rapporti stabili
- L'omessa valutazione di memorie o argomentazioni difensive incide solo se tali deduzioni erano oggettivamente rilevanti e capaci di compromettere la logica della decisione; le censure generiche risultano inammissibili
- Sulle esigenze cautelari il giudice deve argomentare concretamente e non limitarsi a richiamare presunzioni legali; la motivazione deve collegare i fatti alla necessità della misura (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, ecc.)
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