Cassazione Penale, Ordinanza n. 01982/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva ottenuto dal GIP l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per il delitto di produzione/traffico/detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione deduceva un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe omesso di verificare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse estranea ai motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento, poiché non attiene né alla volontà dell'imputato, né al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura proposta contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non rientra nei motivi tassativi di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dal GIP.
Il ricorrente invocava l'obbligo di immediato proscioglimento, ma la censura è stata ritenuta non deducibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento.
È stata applicata la procedura camerale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa soltanto per motivi tassativi; la doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non vi rientra.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per il delitto oggetto dell'applicazione della pena.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Base procedurale per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ribadita la tassatività dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella causa d'inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni per cassazione sono ammissibili solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tali ipotesi è inammissibile.
- La doglianza relativa alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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