Cassazione Penale, Sentenza n. 46816/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato, a capo 2, di detenzione e porto in concorso di una pistola (con esplosione di tre colpi), contestando: nullità e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; inosservanza ed errata applicazione degli artt. 110 e 112 c.p. e dell'art. 14 legge n.497/1974; mancata prova della consapevolezza del ricorrente circa la detenzione dell'arma da parte dello zio (Gaetano Moccia) e assenza di contributo materiale o morale idoneo a configurare il concorso; contraddittorietà sulla ricostruzione dei fotogrammi e della visibilità dell'arma; e carenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio), nonché mancata adeguata motivazione circa l'insufficienza di misure meno afflittive
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di doglianza: la valutazione del Tribunale è stata considerata congrua e priva di manifesta illogicità; le immagini, le dichiarazioni testimoniali (Carofiglio e Lamesta), il rinvenimento di un'ogiva e il foro sulla vetrata documentano l'uso di un'arma reale e la sua visibilità; i pugni sferrati dal ricorrente all'interno del bar configurano adesione attiva e rafforzativa della minaccia, idonea a giustificare il concorso nel porto/detenzione dell'arma; le esigenze cautelari (lett. a e c dell'art. 273 c.p.p.) sono adeguatamente motivate, anche alla luce della ritrattazione di un teste e dell'omertà delle vittime; il ricorso relativo alle esigenze cautelari è stato ritenuto inammissibile nella parte dedotta in fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento di custodia è rimasto in vigore (con adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Citato nella censura difensiva in relazione al concorso di persone; la Corte non ha ritenuto sussistere errore di applicazione: il concorso può essere configurato anche quando l'arma è detenuta materialmente da un solo partecipante se gli altri aderiscono all'impresa criminosa
Richiamato dalla difesa in ordine alla partecipazione al reato; la Corte conferma che la valutazione della partecipazione deve considerare il comportamento concreto e l'adesione all'azione del gruppo
art. 14, legge n. 497 del 1974
Richiamato nella doglianza ma non ritenuto violato dalla Corte; la motivazione del Tribunale è ritenuta sufficiente rispetto alle norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen. (lett. a e c)
Norme sulle esigenze cautelari: la Corte condivide la valutazione del Tribunale che ha ritenuto sussistere sia il pericolo di reiterazione (lett. a) sia il pericolo di inquinamento probatorio (lett. c), valorizzando precedenti, carichi pendenti, la facilità di adunata del gruppo e la ritrattazione/omertà delle persone informanti
Riferimento alle garanzie e alla motivazione del riesame; la Corte ritiene che il Tribunale abbia compiuto autonoma e congrua valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ricorda la differenza di standard probatorio tra fase cautelare e giudizio di merito: i 'gravi indizi' per la custodia non richiedono la stessa precisione e concordanza degli indizi richiesta per la condanna in sede di merito
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria in caso di mancata remissione in libertà: la Corte ha ordinato gli adempimenti conseguenti al rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede cautelare la prova richiesta è meno rigorosa che in giudizio: 'gravi indizi' non corrispondono alla prova richiesta per la condanna; la valutazione dei fatti e delle immagini è rimessa ai giudici del merito e Cassazione sindaca solo la eventuale manifesta illogicità.
- La partecipazione al reato di porto/detenzione d'arma può essere ritenuta anche se l'arma è materialmente detenuta da un solo soggetto: la consapevolezza e l'adesione degli altri partecipanti si desumono da comportamento congiunto, presenza nel gruppo, gesti violenti (es. pugni), visibilità dell'arma e condotta che rafforza la minaccia.
- Elementi materiali quali rinvenimento di ogiva, foro su luogo dei fatti e registrazioni video, anche senza audio, hanno alto valore probatorio in sede cautelare se inseriti in un quadro unitario e coerente.
- Il mancato rinvenimento della scacciacani indicata dalla difesa o la circostanza che l'arma sia stata mostrata dopo l'ingresso non escludono necessariamente il concorso quando il giudizio complessivo indica visibilità e adesione del gruppo.
- Per giustificare la custodia cautelare per esigenze di inquinamento probatorio è sufficiente un quadro di omertà, ritrattazioni o elementi che rendano verosimile il rischio di interferenze con le prove; analogamente la recidiva o precedenti, pur non specifici, possono concorrere alla valutazione del pericolo di reiterazione.
- Le doglianze puramente assertive o che chiedono rivalutazione integrale dei fatti (es. diversa interpretazione dei fotogrammi) sono spesso inammissibili in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- Se si ritiene insufficiente una misura cautelare rigida, occorre argomentare specificamente perché strumenti meno afflittivi sarebbero idonei e proporzionati: mere affermazioni generiche non sono persuasive.
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