Cassazione Penale, Sentenza n. 32900/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione proposti dal Procuratore della Repubblica e dagli imputati in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarando i tre imputati colpevoli di tentata estorsione in concorso con l'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.). Il Procuratore lamentava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, contestando in particolare l'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa e chiedendo la rinnovazione istruttoria (audizione di vari collaboratori e testi). Gli imputati deducevano, tra l'altro, violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (limitata dall'appello solo all'audizione del collaboratore Arena), travisamento della prova, illogicità della motivazione, mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e errori nella qualificazione dei fatti (contestando che la loro presenza fosse volta alla manutenzione di piante di loro proprietà e non ad attività estorsiva).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto i motivi dei ricorrenti (in particolare quelli fondati sulla violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.) rilevando che la Corte d'appello, pur affermando di non dover rinnovare l'istruttoria, ha operato valutazioni difformi e decisive su prove dichiarative già acquisite in primo grado (trattandosi della questione centrale circa la legittimità dell'accesso al fondo e la natura delle condotte). Di conseguenza la sentenza d'appello è stata annullata con rinvio nei confronti di Cracolici Francesco, Cracolici Renato e Arcella Onofrio, disponendo l'obbligo, per il nuovo giudice d'appello, di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e a un nuovo e attento esame del contratto di affitto. Il motivo di ricorso del Procuratore relativo all'agevolazione mafiosa è stato invece ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto che, anche nell'ipotesi di condanna, la motivazione di appello ha spiegato perché le condotte perseguivano un interesse personale dei Cracolici e non l'agevolazione dell'associazione, rendendo quella parte della sentenza incensurabile in questa sede.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis
"nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice... dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado..."
La Corte interpreta la norma restrittivamente: l'obbligo di rinnovazione in appello sussiste quando l'appello del PM investe la valutazione di prove dichiarative assunte in primo grado e quando la nuova qualificazione giuridica è fondata su una difforme valutazione di quelle prove; se l'appello si limita a valutazioni su fatti non controversi non scatta l'obbligo.
art. 416-bis c.p. (circ. 'metodo mafioso')
La Corte ha confermato che la condotta può essere valutata come realizzata con il "metodo mafioso"; tuttavia il riconoscimento di tale aggravante non comporta automaticamente l'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione dell'associazione senza specifiche prove che colleghino l'azione all'interesse dell'associazione.
art. 629 secondo comma e art. 628 terzo comma c.p.
Richiamate nelle doglianze del PM in ordine alla configurabilità di aggravanti connesse alla violenza o minaccia; la Corte ha ritenuto non provata l'agevolazione dell'associazione alla stregua degli elementi offerti in appello.
Norma richiamata nella fase di rinnovata qualificazione del fatto (originariamente riqualificato come esercizio arbitrario): la Corte richiama la necessità di rinnovare l'istruttoria se la diversa qualificazione deriva da una diversa valutazione di prove dichiarative.
Riferita nelle censure sulla partecipazione e concorso nel reato e sulla definizione delle attenuanti/agliaggravanti; la Corte invita a rivalutare tali profili alla luce della rinnovata istruzione.
Massime di principio
- Dopo la riforma (D.Lgs. 150/2022) l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è tassativo ma limitato: scatta principalmente quando il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento e la riforma in peius si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative acquisite in primo grado.
- Se il giudice d'appello cambia la qualificazione giuridica del fatto in senso peggiorativo e ciò si basa su una valutazione difforme di testimonianze o dichiarazioni decisive, è obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria (audizione di testimoni e imputati).
- Non è obbligatoria la rinnovazione se l'appello si limita a diversa valutazione giuridica di fatti non controversi o se la diversa qualificazione non poggia su nuove valutazioni di prove dichiarative già acquisite.
- Il riconoscimento del "metodo mafioso" non determina automaticamente il riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione dell'associazione: occorre prova specifica del vantaggio o dell'adozione del fatto nell'interesse dell'associazione.
- La mancata rinnovazione quando obbligatoria integra vizio che può determinare l'annullamento con rinvio: il nuovo giudice d'appello dovrà procedere all'integrazione probatoria e a una nuova valutazione, compresa l'interpretazione contrattuale rilevante per stabilire la legittimità degli accessi al fondo.
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