Cassazione Civile, Ordinanza n. 40351/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto protezione internazionale, riferendo nel decreto impugnato di essere fuggito dal proprio Paese per essersi rifiutato di prendere il posto del nonno come capo villaggio e per le conseguenti minacce provenienti dagli uomini del re. Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande ritenendo il racconto inattendibile, escludendo in ogni caso la sussistenza di un conflitto armato generalizzato in Nigeria e negando anche la presenza di specifiche condizioni di vulnerabilità, pur considerando il periodo trascorso in Libia. In cassazione il ricorso era articolato in tre motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto specifico; la Corte rileva invece che il ricorso è completamente privo dell'esposizione del fatto e non consente di comprendere la vicenda sostanziale e processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non rispettava il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Il ricorso non forniva alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale, senza necessità di ricorrere ad altre fonti o agli atti. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese e dato atto, ai fini del contributo unificato, dell'obbligo dell'ulteriore importo se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il requisito è un contenuto-forma del ricorso per cassazione e deve consentire alla Corte di comprendere in modo chiaro e completo i fatti sostanziali e processuali della controversia, senza dover attingere ad altre fonti o agli atti del fascicolo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
In caso di definizione del ricorso con il dispositivo indicato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti non può essere omessa: deve offrire alla Corte una rappresentazione autonoma e comprensibile della vicenda, sia in fatto sia nei suoi snodi processuali essenziali.
- L'inosservanza del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso, anche se i motivi siano formalmente articolati.
- La funzione del requisito non è meramente formale, ma sostanziale: serve a rendere intelligibili le censure e a consentire il controllo di legittimità senza integrare il ricorso con altri atti o con la sentenza impugnata.
- Il ricorso deve indicare, almeno in modo sintetico, le domande, le eccezioni, le difese, l'iter processuale e le ragioni poste a base della decisione impugnata, perché solo così la Corte può valutare la pertinenza delle doglianze.
Come è indicizzato
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