Cassazione Civile, Ordinanza n. 07797/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professionista abilitato, incaricato da un centro di assistenza fiscale, aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione Modello 730. A seguito di controllo formale della dichiarazione del contribuente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del contribuente aveva ritenuto infedele il visto e aveva iscritto a ruolo nei confronti del professionista l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il destinatario della cartella aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, la sopravvenuta applicazione del favor rei per effetto della modifica normativa del 2019, che avrebbe limitato la pretesa al solo 30% della maggiore imposta, e, dall'altro, l'incompetenza dell'ufficio provinciale che aveva formato il ruolo, poiché la competenza sarebbe spettata alla direzione regionale del domicilio fiscale del trasgressore. In primo grado il ricorso era stato accolto. In appello l'Agenzia aveva contestato sia il profilo di motivazione sia quello di competenza, ma il giudice tributario regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello e comunque infondate le censure. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 543/1992 per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto non censurata la statuizione sulla motivazione della cartella; 2) violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997, sostenendo che l'ufficio provinciale fosse competente a iscrivere a ruolo; 3) violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 e dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997, per negare l'applicabilità del favor rei alla disciplina sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbiti il primo e il terzo motivo, poiché il secondo motivo, pur rigettato, era decisivo: in base alla giurisprudenza già formatasi tra le stesse parti, la competenza a iscrivere a ruolo nei confronti del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in relazione al domicilio fiscale del trasgressore, non potendo derogarsi a tale riparto. La formazione del ruolo da parte della direzione provinciale comportava quindi l'illegittimità dell'atto. Quanto alla questione dell'ammissibilità dell'appello e del difetto di motivazione della cartella, la Corte ha osservato che, comunque, la questione decisiva era quella della competenza sostanziale e che l'eventuale accoglimento delle altre censure non avrebbe mutato l'esito finale. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità della questione, pur in presenza di un orientamento ormai consolidatosi in materia.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo formale della dichiarazione del contribuente
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
la responsabilità del soggetto che rilascia un visto infedele ha funzione anche punitiva e, per la versione ratione temporis applicabile, consentiva l'iscrizione a ruolo dell'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
la competenza all'iscrizione a ruolo nei confronti del trasgressore spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore e tale riparto è inderogabile
art. 13 del d.m. n. 164 del 1999
richiamato per individuare la procedura di presentazione della dichiarazione con visto di conformità
invocato come parametro sulla specificità dei motivi di appello, ma il relativo motivo è stato assorbito
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
invocato per sostenere l'applicazione del favor rei, ma la censura è stata assorbita
richiamata quale norma che ha modificato l'art. 39 d.lgs. n. 241/1997, ma la relativa questione non è stata decisa nel merito perché assorbita
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce in modo espresso e funzionale la competenza a un determinato ufficio dell'Amministrazione finanziaria per l'iscrizione a ruolo, il relativo riparto è inderogabile e la sua violazione comporta l'illegittimità dell'atto.
- Nei procedimenti relativi al visto di conformità infedele, la competenza non si individua in base al domicilio fiscale del contribuente controllato, ma in base al domicilio fiscale del trasgressore, quando la norma lo preveda espressamente.
- Se una questione preliminare di competenza sostanziale è decisiva per la validità dell'atto impugnato, le ulteriori censure sulla motivazione o sul merito dell'atto restano assorbite.
- La responsabilità del soggetto che appone un visto infedele può avere funzione anche sanzionatoria/punitiva, con conseguente applicazione rigorosa delle regole speciali di competenza previste dalla disciplina tributaria speciale.
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