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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06815/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La pronuncia riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta in relazione a un precedente decreto di estinzione del giudizio di cassazione. Nel decreto originario la Corte aveva dichiarato estinto il ricorso e aveva condannato la parte ricorrente del giudizio principale al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 2.000,00 oltre spese forfettarie, esborsi e accessori. Il fallimento controricorrente aveva però ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del giudice delegato. Si chiedeva quindi che la statuizione sulle spese fosse corretta, perché la condanna non doveva essere disposta in favore della parte ammessa, ma in favore dello Stato. La Corte ha rilevato che l'errore era meramente materiale e accessorio alla liquidazione delle spese, correggibile anche d'ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica del decreto di estinzione n. 9908/2024, sostituendo la formula che poneva le spese "in favore della parte controricorrente" con quella che le pone "in favore dello Stato" / "con pagamento in favore dell'Erario", poiché il fallimento controricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    "il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato"

    Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese pronunciata nei confronti della parte soccombente deve prevedere il pagamento in favore dello Stato e non della parte ammessa.

  • art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002

    La disciplina è richiamata come coerente con la regola dell'attribuzione allo Stato del pagamento delle spese nei casi previsti dal testo unico.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La statuizione accessoria relativa alle spese, essendo frutto di mera svista materiale, è emendabile mediante correzione dell'errore materiale, anche d'ufficio.

  • art. 288, comma 2, c.p.c.

    La correzione del provvedimento avviene con gli adempimenti di cancelleria previsti per il procedimento di rettificazione degli errori materiali.

Massime di principio

  • Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali deve essere formulata in favore dello Stato/Erario, non direttamente in favore della parte ammessa.
  • La statuizione sulle spese resa in contrasto con il regime del patrocinio a spese dello Stato integra un errore materiale correggibile, anche d'ufficio, quando la volontà del giudice sia chiaramente ricostruibile dal contesto del provvedimento.
  • Le correzioni che incidono su un accessorio del decisum, come l'indicazione del soggetto destinatario delle spese, non comportano una nuova decisione di merito ma un mero emendamento formale del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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